Cassazione Penale, Ordinanza n. 35293/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa resta ferma, mentre la censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta non deducibile e comunque infondata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa in relazione a una vendita online di un orologio presentato come Rolex modello Submariner, assemblato con parti originali, ma poi consegnato alla persona offesa in una versione diversa e difforme da quella offerta. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, deducendo l'insussistenza del dolo e degli artifizi e raggiri richiesti dalla fattispecie di truffa; la Corte ha rilevato che tale censura riproduceva in modo pedissequo argomenti già svolti in appello e già disattesi, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali, tra cui otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato per descrivere la fattispecie di truffa contestata; la condotta è stata ricostruita come offerta online ingannevole e consegna di un bene difforme da quello promesso, integrando artifizi e raggiri e il relativo dolo.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è stato ritenuto legittimo in presenza di assenza di elementi positivi e di numerosi precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre, senza specifica confutazione, i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito.
- La doglianza sulla mancanza di dolo e di artifizi o raggiri nella truffa è inammissibile quando non si confronta con la concreta ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, specie se questa evidenzia una vendita online di un bene presentato in modo ingannevole e la consegna di un oggetto diverso da quello offerto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e valorizzi elementi negativi quali l'assenza di profili positivi e la rilevante gravità del precedente penale dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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