Cassazione Penale, Sentenza n. 24937/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa (euro 4.000 e due appartamenti) disponendone il divieto di reiterazione per presunto effetto del "ne bis in idem". Il PM ha sostenuto che il divieto non opera quando il precedente annullamento sia dovuto a vizi formali (mancanza di motivazione sul periculum in mora) e non a una valutazione sul merito della richiesta cautelare; dopo aver disposto un nuovo sequestro d'urgenza e un decreto riformulato, il Tribunale del riesame lo aveva nuovamente annullato invocando il divieto di secondo giudizio
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che il divieto di ne bis in idem richiede una precedente pronuncia sul merito e non si applica alle decisioni di carattere meramente formale o rituale. Ha precisato che l'unica eccezione normativa è prevista dall'art. 309, comma 10, c.p.p., non rilevante nel caso. Di conseguenza la decisione del Tribunale del riesame è stata annullata e la causa è stata rimessa al Tribunale del riesame di Siracusa per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame e la facoltà dell'indagato di richiedere l'annullamento del provvedimento cautelare; utilizzato come riferimento procedurale per il ricorso al Tribunale del riesame
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice per le indagini preliminari di disporre il sequestro preventivo; norma richiamata in relazione al decreto di sequestro impugnato
art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen.
Consente l'annullamento di misure cautelari per vizi formali come la carenza di motivazione; è stata la norma invocata in precedenza dal Tribunale del riesame per annullare il primo decreto di sequestro
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Prevede una specifica disciplina di preclusione processuale in materia cautelare per ipotesi connesse ai termini di trasmissione o deposito; la Corte ha escluso la sua rilevanza nel caso concreto
art. 240, comma 1, cod. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto del reato; la misura cautelare impugnata era finalizzata a tale confisca
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem in materia cautelare opera solo se la decisione precedente ha deciso sul merito della richiesta cautelare; annullamenti dovuti a vizi formali non producono effetto ostativo alla rinnovazione della misura
- Se un provvedimento cautelare è annullato per carenze di motivazione o per vizi formali, il pubblico ministero può rinnovare la richiesta e il giudice può emettere un nuovo decreto correggendo i vizi, senza violare il divieto del secondo giudizio
- L'unica eccezione generale è prevista dall'art. 309, comma 10, c.p.p.: va verificato se le condizioni di quella norma ricorrono, perché allora la reiterazione potrebbe essere invece preclusa
- Nel valutare la legittimità di una reiterazione, occorre distinguere sempre se l'annullamento precedente ha riguardato l'esame di merito (valutazione probatoria/autonoma) o solo profili formali/rituali; la documentazione tecnica e una motivazione autonoma sul periculum sono cruciali
- Per evitare contestazioni future è buona prassi che il giudice per le indagini preliminari compia una autonoma e chiara valutazione dei requisiti della misura (periculum in mora, indizi di responsabilità, proporzionalità) e che il PM, in caso di annullamento formale, curi la riformulazione del provvedimento con argomentazioni specifiche
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