Cassazione Penale, Ordinanza n. 29040/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Ha dedotto due motivi: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che vi sarebbe stata una non corrispondenza tra la contestazione, riferita a fatture per operazioni "oggettivamente" inesistenti, e la decisione, che avrebbe valorizzato operazioni "soggettivamente" inesistenti; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la mancata adeguata considerazione delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, ai fini dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, non rileva la distinzione tra fatture concernenti operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, essendo la nozione normativa unitaria. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la gravità del fatto, l'entità degli importi contestati, i precedenti specifici e la mancata collaborazione dell'imputata. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma incrimina l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti senza distinguere, ai fini della tipicità, tra inesistenza oggettiva e soggettiva.
art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000
fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
La definizione legislativa è unitaria e comprende sia le operazioni non realmente effettuate, sia quelle riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa.
Massime di principio
- Nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non esclude la corrispondenza tra contestazione e sentenza, perché il dato normativo ricomprende unitariamente entrambe le ipotesi.
- La censura di difetto di correlazione tra accusa e sentenza è infondata quando la qualificazione giuridica della condotta resta all'interno della medesima categoria normativa descritta dalla legge tributaria.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la decisione di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza la gravità del fatto, l'entità economica della frode, l'esistenza di precedenti specifici e la mancata emersione di elementi favorevoli alle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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