Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04236/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ne aveva confermato la responsabilità per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. e vizi della motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse illogica perché fondata su una lettura diversa dei dati processuali, su una ricostruzione storica alternativa dei fatti e su un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle prove. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava sostanzialmente a sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella già compiuta nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava invece logica e puntualmente argomentata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da vizi logici, avesse correttamente esposto le ragioni della decisione e avesse fatto corretta applicazione dei principi giuridici in tema di responsabilità per il reato contestato. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La censura difensiva riguardava la violazione di legge in relazione al delitto di ricettazione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché diretto a contestare la ricostruzione di merito e la valutazione delle prove, già sorrette da motivazione logica.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di censura di violazione di legge o di illogicità della motivazione, quando in realtà si sollecita una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al ricorso per cassazione se espone in modo coerente e non manifestamente illogico le ragioni della decisione, con argomenti giuridicamente corretti e specificamente riferiti al materiale processuale.
  • Il ricorso è inammissibile quando la parte ricorrente non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una critica astratta o meramente alternativa della valutazione probatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.