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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48494/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Perugia in appello nei confronti di Fabio Spaccini per diffamazione. I motivi del ricorso per cassazione erano: (1) nullità della sentenza per omissione di elementi essenziali nel dispositivo (violazione artt. 530 e 546 c.p.p.); (2) censura per presunta erronea valorizzazione dell'archiviazione del procedimento a carico della parte civile e rischio di giudicato su parte dei fatti (riferimento agli artt. 595 c.p., 597 e 505 c.p.p.); (3) erronea ammissione della "prova liberatoria"/difesa della verità e del diritto di critica sindacale, sostenendo che i fatti descritti nella lettera non rientravano nelle ipotesi dell'art. 596 c.p. (difesa della verità) perché avvenuti fuori dall'esercizio delle funzioni pubbliche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancanza della formula di assoluzione nel dispositivo non comportasse nullità perché la causa dell'assoluzione era ricavabile dalla motivazione contestualmente letta (insussistenza del fatto tipico). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per vizi di specificazione del motivo e perché il ricorrente non ha indicato in cosa consista la nullità o l'errore di diritto; inoltre la Corte ha osservato che l'imputazione era di un unico capo e che il Tribunale aveva assolto sul complesso della contestazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la "exceptio veritatis" e la prova della verità non sono esclusi quando l'autore ha agito nell'esercizio di un diritto (es. diritto di critica o art. 51 c.p.), come nel caso di critica sindacale. Il ricorso è stato pertanto respinto e la parte ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'assenza di alcune indicazioni nel dispositivo rileva solo se mancano elementi essenziali; le informazioni non indicate possono essere ricavate dalla motivazione se chiaramente desumibili

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riferita nella contestazione di vizio processuale; la Corte non ha ritenuto integrata la nullità dedotta dal ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di specificare la nullità/processuale dedotta per renderla rilevabile

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma sostanziale di riferimento per il reato di diffamazione: la decisione si concentra sull'accertamento della verità dei fatti e sulle cause di giustificazione o scriminanti

  • art. 596 cod. pen.

    Regola la prova della verità dell'affermazione diffamatoria; la Corte ha richiamato che la prova della verità può essere rilevante anche quando l'autore esercita un diritto come il diritto di critica

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Menziionato nel ricorso in relazione a questioni processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura mossa con riferimento alla disciplina processuale invocata

  • art. 505 cod. proc. pen.

    Riferito nel ricorso; la Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha specificato correttamente il vizio processuale dedotto

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: l'esercizio di un diritto (es. diritto di critica sindacale) può escludere la responsabilità penale anche in tema di diffamazione, incidendo sull'applicabilità della 'exceptio veritatis'

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti del ricorso e la corretta articolazione dei motivi di cassazione

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel dispositivo di una precisa formula non determina automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione, letta congiuntamente, consente di ricostruire l'elemento mancante: per contestare la validità del dispositivo occorre provare che manca un elemento essenziale non desumibile dalla motivazione
  • Un motivo di cassazione che invoca vizi processuali deve indicare con precisione la nullità o l'inutilizzabilità dedotta; doglianze generiche o non specificate sono inammissibili
  • L'accertamento della verità dei fatti narrati in una comunicazione e la valutazione della legittimità dell'esercizio di un diritto (es. diritto di critica, diritto sindacale, art. 51 c.p.) possono costituire linea di difesa in casi di diffamazione: la prova della verità e l'esercizio di un diritto possono escludere la rilevanza penale
  • La sussistenza di procedimenti connaturati o di richieste di archiviazione in altre sedi non determina automaticamente il passaggio in cosa giudicata su ogni affermazione; è necessario verificare l'identità della fattispecie e che il giudicato copra esattamente il fatto dedotto
  • Chi impugna una sentenza in cassazione dovrebbe distinguere chiaramente tra censure di diritto (errata interpretazione o applicazione della norma) e censure di fatto (motivazione insufficiente) e argomentare adeguatamente l'errore specifico che si contesta

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