Cassazione Penale, Sentenza n. 20367/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione del diritto al contraddittorio e del termine a difesa: la convalida del provvedimento questorile è stata disposta dal GIP prima che fosse decorso il termine indispensabile di 48 ore dalla notificazione dell'atto amministrativo al destinatario, impedendo così l'effettivo esame e la valutazione delle deduzioni e memorie difensive presentate. In via subordinata il ricorrente aveva anche dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di pericolosità, lamentando che il GIP si era limitato a formule generiche senza indicare elementi concreti di identificazione e di pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione del termine a difesa e all'omessa valutazione della memoria difensiva. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per nullità ex art. 178 c.p.p., dichiarando l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento di convalida è stato quindi cassato e la cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Il vizio procedurale (mancato rispetto del termine a difesa/funzione del contraddittorio) è stato qualificato come causa di nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; la Corte ha annullato l'atto per questa nullità formale.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 4441/2005; Sez. 3, sentenze richiamate)
La Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui la convalida dei provvedimenti questorili che impongono l'obbligo di presentazione non può essere disposta prima della decorrenza di un termine indispensabile pari a 48 ore dalla notificazione, termine funzionale al diritto di difesa; l'inosservanza determina nullità dell'atto.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone obblighi alla persona non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notificazione dell'atto, per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
- Il deposito di memorie e deduzioni difensive entro il termine di 48 ore deve essere preso in considerazione dal GIP: l'omessa valutazione di tali deduzioni, quando la convalida sia intervenuta anticipatamente, determina la nullità del provvedimento di convalida.
- La nullità derivante dall'inosservanza del termine a difesa è una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e può comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quando ne ricorrono i presupposti.
- Anche se il ricorrente può contestare nel merito l'identificazione e la pericolosità, il Giudice non deve limitarsi a formule di stile: le motivazioni concrete sono richieste, ma la loro valutazione può essere superata se sussiste una nullità procedurale pregiudizievole.
- Per difendersi efficacemente, è importante rilevare e documentare con precisione tempi di notifica e di deposito delle memorie e sollecitare l'osservanza formale dei termini procedurali; la mancata indicazione dell'ora nelle disposizioni di convalida può essere rilevante ai fini della verifica del rispetto del termine delle 48 ore.
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