Cassazione Penale, Sentenza n. 18256/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il delitto ascritto (artt. 81, 61 n.5, 112, 648-bis c.p.) deducendo: (1) carenza e sinteticità della motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., con mancata risposta alle ragioni difensive (in particolare la versione secondo cui le vetture erano custodite per richiesta di Trainito dopo l'incendio della sua officina); (2) errata qualificazione giuridica e valutazione delle prove relativamente al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), laddove la difesa sosteneva che mancassero atti idonei a integrare il paradigma del riciclaggio (trasformazione, modificazione o ostacolo all'accertamento) e che la fattispecie fosse più coerente con la ricettazione (art. 648 c.p.); (3) vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo per carenza di motivazione e motivazione apparente, assorbendo il terzo motivo. Ha rilevato che la Corte d'appello si era limitata a richiamare le conclusioni del primo grado senza svolgere un autonomo e logico giudizio sull'elemento soggettivo (consapevolezza circa la provenienza illecita) e sulla corretta qualificazione giuridica della condotta (distinzione tra riciclaggio e ricettazione). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello affinché colmi le omissioni motivazionali e valuti compiutamente i profili probatori e giuridici indicati.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il delitto di riciclaggio richiede, oltre alla conoscenza della provenienza illecita, una condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e un elemento intenzionale volto alla trasformazione/occultamento; non è sufficiente la mera custodia senza atti concreti di occultamento o trasformazione
art. 648 cod. pen.
La ricettazione si distingue dal riciclaggio: si configura per la mera acquisizione o trasferimento di cose provenienti da reato con coscienza della provenienza illecita; la qualificazione tra i due reati dipende dall'analisi degli elementi materiali e soggettivi
art. 125 cod. proc. pen.
Imposizione di un livello minimo di motivazione delle decisioni: la Corte d'appello deve rispondere alle argomentazioni principali delle parti; la mera ripetizione del primo grado senza autonoma valutazione è insufficiente
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo che impone decisioni motivate; la motivazione apparente o omessa viola il diritto del difensore e il principio di legalità del giudizio
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte deve motivare compiutamente la scelta del trattamento sanzionatorio, pena la censura per motivazione apparente
art. 81, art. 61 n.5, art. 112 cod. pen.
Norme richiamate in quanto riferite alla imputazione e alle circostanze che incidono sulla pena (concorso di persone, recidiva/attenuanti/augmentativi, misure di sicurezza); rilevano ai fini del quadro sanzionatorio complessivo
Massime di principio
- La Corte d'appello deve fornire una motivazione autonoma e concreta quando il primo grado è criticato: non è sufficiente il mero richiamo alla sentenza di primo grado
- Per distinguere riciclaggio (art. 648-bis) da ricettazione (art. 648) è necessario valutare sia l'elemento materiale (attività idonea ad ostacolare l'identificazione o la provenienza, es. sostituzione targhe, trasformazione, trasferimento) sia l'elemento soggettivo (intenzionalità volta a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita)
- La semplice custodia o detenzione di beni di illecita provenienza, senza atti concreti di occultamento o trasformazione, potrebbe non integrare il reato di riciclaggio e potrebbe richiedere una qualificazione diversa o una valutazione attenuata delle responsabilità
- Circostanze fattuali offerte dalla difesa (es. richiesta di custodia per emergenza come incendio dell'officina) devono essere esaminate e motivate esplicitamente dal giudice; l'omissione di tale esame può determinare l'annullamento per vizio motivazionale
- Fattori indiziari generici (es. numero anomalo di veicoli custoditi) non sono di per sé sufficienti a provare la consapevolezza e l'intenzionalità richieste per il reato di riciclaggio senza un'analisi logica e probatoria collegata alle altre evidenze
- In presenza di motivazione apparente la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, imponendo alla Corte di merito di colmare le omissioni e di valutare compiutamente elementi soggettivi, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio
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