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Sentenza

Sentenza n. 4286/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del 17 febbraio 2025 con cui è la Cassa Nazionale del Notariato ha respinto la richiesta, presentata dal ricorrente il 17 gennaio 2025, di prendere visione ed estrarre copia di una documentazione, nella disponibilità della Cassa, relativa alle procedure di acquisto e ristrutturazione di un immobile sito in Roma, Via Cavour n. 185 di proprietà della stessa Cassa medesima; nonché la condanna della Cassa Nazionale del Notariato all'ostensione dei documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202506494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile della Cassa sito in Roma, Via Cavour n. 185

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui la Cassa ha respinto l’istanza di accesso documentale presentata per ottenere copia degli atti relativi all’acquisto dell’immobile e all’affidamento ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e installazione degli impianti. L’accesso era stato richiesto nell’ambito di una controversia relativa al mancato pagamento dei lavori eseguiti dall’impresa quale subappaltatrice: la ricorrente intendeva accertare chi avesse stipulato gli accordi per i lavori, con quale titolo e nel rispetto di quali regole, sostenendo che la Cassa avesse acquisito le opere senza corrispondere il compenso dovuto e avesse negato, sulla base di una ricostruzione ritenuta non veritiera, ogni rapporto con il subappaltatore. La ricorrente aveva inoltre promosso una causa civile per il riconoscimento del credito. La Cassa ha sostenuto che gli atti riguardavano un’attività privatistica, inerente alla qualità di proprietaria dell’immobile, priva di connessione con l’attività di pubblico interesse consistente nella gestione previdenziale e assistenziale, e che l’impresa non vantava una posizione qualificata rispetto a tale attività istituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a. L’interesse ostensivo, pur qualificabile come difensivo, era diretto esclusivamente alla tutela di un diritto di credito di natura privatistica vantato dall’impresa nei confronti della Cassa ed era già oggetto di una causa davanti al giudice ordinario, nelle more definita con sentenza di rigetto. La documentazione richiesta riguardava infatti l’acquisto dell’immobile e l’esecuzione dei relativi lavori, attività riferibili alla Cassa quale proprietaria del bene e non all’esercizio della sua attività istituzionale di pubblico interesse. Per acquisire nel giudizio civile i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi, la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare il rimedio dell’esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c., anziché l’accesso documentale amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e, quando è esercitato nei confronti di un ente, deve riguardare documenti connessi all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; non è utilizzabile per acquisire documentazione relativa a rapporti esclusivamente privatistici.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta infondatezza del ricorso consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 210 c.p.c.

    Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo

    Quando la documentazione serve a provare un diritto dedotto in una causa civile e si trova nella disponibilità della controparte o di un terzo, il rimedio appropriato è l’ordine giudiziale di esibizione nel processo civile.

Massime di principio

  • L’accesso documentale difensivo non è esperibile per acquisire documenti destinati esclusivamente alla tutela di un diritto di credito di natura privatistica, quando la controversia relativa a tale diritto è devoluta al giudice ordinario e la documentazione può essere richiesta mediante gli strumenti istruttori del processo civile.
  • Nei confronti di un ente che esercita attività di pubblico interesse, l’accesso documentale riguarda anche atti di diritto privato solo se essi risultano concretamente collegati all’attività istituzionale di pubblico interesse; restano esclusi gli atti inerenti a rapporti privatistici estranei a tale attività.
  • La proprietà di un immobile e la gestione dei lavori di acquisto o ristrutturazione, considerate in sé, esprimono una posizione privatistica dell’ente e non costituiscono attività di pubblico interesse idonea a fondare l’accesso documentale amministrativo.
  • Quando i documenti richiesti sono funzionali alla prova di una pretesa già azionata davanti al giudice ordinario, l’interessato deve utilizzare gli strumenti di esibizione previsti dal codice di procedura civile, non l’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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