Cassazione Penale, Sentenza n. 12824/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (artt. 425, cpv., e 178, lett. b) e c), in riferimento all'art. 649, comma 2, c.p.p.), sostenendo che era già passata in giudicato una sentenza (n.69/13 del GUP di Bolzano, patteggiamento) che avrebbe formato il giudicato sullo stesso fatto e dunque operasse il principio del "ne bis in idem"; 2) nullità per vizio argomentativo perché la Corte non avrebbe motivato il rigetto delle circostanze e delle conclusioni difensive esposte nelle memorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure riproducevano questioni già ritenute manifestamente infondate e non specificavano l'identità dei fatti rispetto al procedimento di Bolzano, limitandosi a prospettare una connessione fattuale generale. I giudici hanno ritenuto evidente la diversità dei fatti-reato (associazione e truffe contestate nel procedimento di Bolzano vs. bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva nel procedimento ora in esame), per cui non sussiste il "ne bis in idem". Per legge, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di Euro 3.000,00 (per inammissibilità per profili di colpa).
Norme richiamate
art. 425 cod. proc. pen. (comma finale citato)
Norma procedurale richiamata nella censura relativa alla nullità della sentenza; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a violazioni formali invocate dal ricorrente, rilevando invece carenza di specificazione delle coincidenze fattuali necessarie per il "ne bis in idem".
art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla produzione di documenti e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che la mera produzione della sentenza di patteggiamento non dimostrasse l'identità dei fatti rilevanti ai fini del "ne bis in idem".
art. 649, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di effetti del giudicato; la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza di patteggiamento non coprisse i fatti e gli illeciti contestati nel presente procedimento, impedendo l'applicazione automatica del divieto di doppio giudizio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per stabilire le conseguenze della decisione di inammissibilità; in base ad essa è stata disposta la condanna alle spese e l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende per la inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'impugnazione.
Principio del "ne bis in idem" (giurisprudenza costituzionale e internazionale)
Il principio impedisce di giudicare la stessa persona per lo stesso fatto già oggetto di giudicato; la Corte ha ricordato che per operare il "ne bis in idem" è necessaria l'identità del fatto criminoso e non è sufficiente la mera connessione o sovrapposizione di aspetti fattuali o di contesto tra procedimenti diversi.
Massime di principio
- Per far valere efficacemente il "ne bis in idem" occorre dimostrare l'identità materiale del fatto-reato oggetto del giudicato e non semplici collegamenti o connessioni narrative tra vicende diverse.
- La mera produzione di una sentenza di patteggiamento non basta se non è specificamente indicato e comparato quali elementi fattuali e quali capi di imputazione coincidono esattamente tra i due procedimenti.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che ripropone censure già ritenute manifestamente infondate o che non specificano le ragioni di fatto o di diritto in modo puntuale.
- In caso di inammissibilità per profili di colpa nell'impugnazione, è possibile essere condannati non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il diritto del giudice di merito di valutare lo stesso fatto storico alla luce di diverse qualificazioni giuridiche è riconosciuto: l'esistenza di un giudicato su una fattispecie non impedisce automaticamente l'accertamento di responsabilità per reati diversi collegati agli stessi fatti.
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