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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12824/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (artt. 425, cpv., e 178, lett. b) e c), in riferimento all'art. 649, comma 2, c.p.p.), sostenendo che era già passata in giudicato una sentenza (n.69/13 del GUP di Bolzano, patteggiamento) che avrebbe formato il giudicato sullo stesso fatto e dunque operasse il principio del "ne bis in idem"; 2) nullità per vizio argomentativo perché la Corte non avrebbe motivato il rigetto delle circostanze e delle conclusioni difensive esposte nelle memorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure riproducevano questioni già ritenute manifestamente infondate e non specificavano l'identità dei fatti rispetto al procedimento di Bolzano, limitandosi a prospettare una connessione fattuale generale. I giudici hanno ritenuto evidente la diversità dei fatti-reato (associazione e truffe contestate nel procedimento di Bolzano vs. bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva nel procedimento ora in esame), per cui non sussiste il "ne bis in idem". Per legge, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di Euro 3.000,00 (per inammissibilità per profili di colpa).

Norme richiamate

  • art. 425 cod. proc. pen. (comma finale citato)

    Norma procedurale richiamata nella censura relativa alla nullità della sentenza; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a violazioni formali invocate dal ricorrente, rilevando invece carenza di specificazione delle coincidenze fattuali necessarie per il "ne bis in idem".

  • art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente in relazione alla produzione di documenti e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che la mera produzione della sentenza di patteggiamento non dimostrasse l'identità dei fatti rilevanti ai fini del "ne bis in idem".

  • art. 649, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di effetti del giudicato; la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza di patteggiamento non coprisse i fatti e gli illeciti contestati nel presente procedimento, impedendo l'applicazione automatica del divieto di doppio giudizio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per stabilire le conseguenze della decisione di inammissibilità; in base ad essa è stata disposta la condanna alle spese e l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende per la inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'impugnazione.

  • Principio del "ne bis in idem" (giurisprudenza costituzionale e internazionale)

    Il principio impedisce di giudicare la stessa persona per lo stesso fatto già oggetto di giudicato; la Corte ha ricordato che per operare il "ne bis in idem" è necessaria l'identità del fatto criminoso e non è sufficiente la mera connessione o sovrapposizione di aspetti fattuali o di contesto tra procedimenti diversi.

Massime di principio

  • Per far valere efficacemente il "ne bis in idem" occorre dimostrare l'identità materiale del fatto-reato oggetto del giudicato e non semplici collegamenti o connessioni narrative tra vicende diverse.
  • La mera produzione di una sentenza di patteggiamento non basta se non è specificamente indicato e comparato quali elementi fattuali e quali capi di imputazione coincidono esattamente tra i due procedimenti.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che ripropone censure già ritenute manifestamente infondate o che non specificano le ragioni di fatto o di diritto in modo puntuale.
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa nell'impugnazione, è possibile essere condannati non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il diritto del giudice di merito di valutare lo stesso fatto storico alla luce di diverse qualificazioni giuridiche è riconosciuto: l'esistenza di un giudicato su una fattispecie non impedisce automaticamente l'accertamento di responsabilità per reati diversi collegati agli stessi fatti.

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