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Sentenza

Sentenza n. 1737/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 1042 del 27.10.2023, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo-Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018; esclusione già comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova espletata in data 18.10.2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione-concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C) del bando di concorso “Modulo 1 – lett. D)” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete); 2) il verbale della Commissione d’esame del 18.10.2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; 3) l’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018), nella parte in cui richiama l’allegato C), il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202316188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento della prova delle trazioni complete alla sbarra, a seguito di infortunio durante l'esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, impugnava il decreto di esclusione, il verbale della commissione e la relativa scheda di valutazione, nonché la lex specialis nella parte in cui prevedeva che la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche per infortunio occorso durante l'esecuzione, determinasse il mancato superamento dell'intero modulo e della prova. Deduceva eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della previsione e dell'esclusione, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità, contraddittorietà tra disposizioni del bando, violazione del bando, difetto di motivazione e sussistenza di una causa di forza maggiore. Il ricorrente aveva fallito la prova del 18 ottobre 2023 per una distrazione al bicipite destro. In sede cautelare era stato ammesso a ripetere la prova, ma il 10 aprile 2024 non aveva nuovamente superato il medesimo esercizio, addu­cendo un trauma alla spalla sinistra e alla colonna cervicale. Chiedeva inoltre il rinvio della decisione in attesa dell'appello proposto avverso la sentenza relativa alla seconda esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo la controversia decidibile indipendentemente dall'esito del giudizio connesso. Nel merito ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando l'orientamento secondo cui la forza maggiore presuppone un evento imprevedibile e assolutamente eccezionale e non può essere riconosciuta quando il candidato, già ammesso a ripetere la prova dopo un primo infortunio, non superi nuovamente il medesimo modulo per un nuovo impedimento fisico. La reiterazione dell'infortunio nella stessa prova dimostra l'inidoneità fisica all'impiego e fa venir meno le ragioni eccezionali che giustificavano la deroga alla rigorosa applicazione del bando. È stata quindi ritenuta legittima l'esclusione, anche in considerazione della necessità di tutelare la parità di trattamento, la predeterminazione delle prove e l'efficienza, economicità e imparzialità della procedura, evitando il protrarsi di sub-procedimenti e riconvocazioni individuali. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    Costituisce la base normativa della procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del fuoco riservata al personale volontario.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cui era riservata la procedura.

  • art. 8, D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 e allegato C

    la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo

    La lex specialis impone di considerare non superata la prova quando il candidato non esegue o non supera una parte del modulo, anche se ciò dipende da un infortunio verificatosi durante la prova.

  • art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria

    Il giudice richiama la disposizione per evidenziare la rilevanza della scansione temporale e della stabilità delle procedure di reclutamento, nonché il limite alle reiterate riconvocazioni individuali.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impediscono che la tutela delle situazioni individuali determini la dilatazione indefinita della procedura e la compromissione della parità di trattamento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per il dedotto difetto di motivazione; il motivo non è stato accolto.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l'accertamento dell'idoneità fisica, la forza maggiore derivante da un infortunio durante la prova può giustificare una deroga alla rigorosa applicazione della lex specialis solo quando l'evento abbia carattere imprevedibile, eccezionale e straordinario.
  • Quando un candidato, già ammesso a ripetere una prova fisica dopo un primo infortunio, non supera nuovamente il medesimo esercizio a causa di un nuovo impedimento fisico, la reiterazione degli esiti negativi può dimostrare l'inidoneità fisica all'impiego e legittimare l'esclusione.
  • La riconvocazione del candidato a una prova selettiva per infortunio costituisce una deroga eccezionale ai principi di predeterminazione delle prove, parità di trattamento e indisponibilità delle relative date; tale deroga non può essere reiterata indefinitamente.
  • La rigorosa applicazione della lex specialis dopo una ripetuta mancata esecuzione della medesima prova è coerente con i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, poiché evita la proliferazione di sub-procedimenti individuali e la paralisi della procedura di reclutamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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