Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (4/4/2024) che, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per alcuni capi, aveva confermato la custodia cautelare in carcere e la gravità indiziaria per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per vari reati 'fine' ex art. 73 d.P.R. 309/90 e un reato in materia di armi. Il difensore deduceva: motivazione generica e «amalgama» delle posizioni tra indagati; omessa autonoma valutazione e rinvio per relationem all'ordinanza genetica; insufficiente gravità indiziaria rispetto alle conversazioni intercettate (anche in relazione ai singoli episodi contestati nei capi 50, 51, 78 e 97); erronea attribuzione di condizioni personali (indigenza/disoccupazione); e mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce del lungo intervallo temporale tra fatti e misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze proposte siano, in buona parte, censure di fatto o generiche e non specifiche quanto basta per il sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità in materia «de libertate» (è sindacabile la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto autonoma e adeguata analisi degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari: ha evidenziato numerosi elementi a sostegno della gravità indiziaria (ruolo e dipendenza da un vertice del sodalizio; contatti e linguaggio criptico; partecipazione a summit; riscossione crediti; frequenza di luoghi nevralgici; conversazioni valutate nel loro complesso; elementi indicativi sul possesso di armi). Ha quindi confermato la legittimità della custodia in carcere disposta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 c.p.
Riferimento all'aggravante in relazione al delitto associativo; la Corte segnala che il Tribunale del riesame ha autonomamente escluso tale aggravante per alcuni capi, dimostrando autonomia di giudizio.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sui delitti in materia di stupefacenti e sulla partecipazione e responsabilità; la Corte ha ritenuto che, ai fini della gravità indiziaria, il Tribunale abbia valutato le conversazioni, il linguaggio criptico, il modus operandi e la partecipazione a incontri come elementi complessivi sufficienti per sostenere i reati 'fine'.
artt. 273, 292, 192 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e nullità: la Corte ricorda che il ricorrente deve indicare specifici aspetti motivazionali omessi o illogici; i rilievi costituiscono in gran parte questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in riferimento all'onere del giudice di motivare l'adozione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto adeguatamente a tale onere.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle circostanze ostative alla concessione delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato sulla presenza di esigenze cautelari concrete (pericolosità sociale, ruolo nel sodalizio, precedenti, disponibilità di armi).
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 verso la Cassa delle Ammende.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
- Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare bisogna indicare in modo specifico i passi motivazionali omessi o illogici e spiegare in che modo ciò avrebbe determinato decisioni diverse; deduzioni generiche o asserzioni che le posizioni siano 'amalgamate' non sono sufficienti.
- Il giudice del riesame può richiamare l'ordinanza genetica o la richiesta del P.M., ma deve comunque compiere una autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari: il rinvio per relationem è ammissibile solo se accompagnato da adeguata esplicitazione e valutazione critica.
- La gravità indiziaria nell'ambito del traffico di stupefacenti può risultare dalla valutazione complessiva di elementi concatenati (linguaggio criptico, frequenza di contatti, partecipazione a incontri 'summit', ruolo operativo, modalità degli scambi), anche quando i singoli frammenti di conversazione appaiono non conclusivi se presi isolatamente.
- Le esigenze cautelari (pericolosità sociale, professionalità nel delinquere, ruolo di fiducia nell'organizzazione, precedenti, disponibilità di armi) possono giustificare la custodia in carcere, e lo iato temporale tra fatti e misura non è di per sé sufficiente a contrastare tale scelta se ricorrono altri elementi concreti di pericolo.
- Le critiche relative alla carenza di elementi probatori devono essere rivolte con specificità in Cassazione; altrimenti il sindacato si limita a una rivalutazione dei fatti, che non è consentita.
- Anche elementi non documentali (conversazioni intercettate) ben inquadrati nel contesto probatorio possono concorrere alla configurazione della gravità indiziaria, purché il giudice motivi la valutazione d'insieme e risponda alle argomentazioni difensive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →