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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (4/4/2024) che, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per alcuni capi, aveva confermato la custodia cautelare in carcere e la gravità indiziaria per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per vari reati 'fine' ex art. 73 d.P.R. 309/90 e un reato in materia di armi. Il difensore deduceva: motivazione generica e «amalgama» delle posizioni tra indagati; omessa autonoma valutazione e rinvio per relationem all'ordinanza genetica; insufficiente gravità indiziaria rispetto alle conversazioni intercettate (anche in relazione ai singoli episodi contestati nei capi 50, 51, 78 e 97); erronea attribuzione di condizioni personali (indigenza/disoccupazione); e mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce del lungo intervallo temporale tra fatti e misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze proposte siano, in buona parte, censure di fatto o generiche e non specifiche quanto basta per il sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità in materia «de libertate» (è sindacabile la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto autonoma e adeguata analisi degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari: ha evidenziato numerosi elementi a sostegno della gravità indiziaria (ruolo e dipendenza da un vertice del sodalizio; contatti e linguaggio criptico; partecipazione a summit; riscossione crediti; frequenza di luoghi nevralgici; conversazioni valutate nel loro complesso; elementi indicativi sul possesso di armi). Ha quindi confermato la legittimità della custodia in carcere disposta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 c.p.

    Riferimento all'aggravante in relazione al delitto associativo; la Corte segnala che il Tribunale del riesame ha autonomamente escluso tale aggravante per alcuni capi, dimostrando autonomia di giudizio.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sui delitti in materia di stupefacenti e sulla partecipazione e responsabilità; la Corte ha ritenuto che, ai fini della gravità indiziaria, il Tribunale abbia valutato le conversazioni, il linguaggio criptico, il modus operandi e la partecipazione a incontri come elementi complessivi sufficienti per sostenere i reati 'fine'.

  • artt. 273, 292, 192 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e nullità: la Corte ricorda che il ricorrente deve indicare specifici aspetti motivazionali omessi o illogici; i rilievi costituiscono in gran parte questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in riferimento all'onere del giudice di motivare l'adozione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto adeguatamente a tale onere.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle circostanze ostative alla concessione delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato sulla presenza di esigenze cautelari concrete (pericolosità sociale, ruolo nel sodalizio, precedenti, disponibilità di armi).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 verso la Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    Prescrive adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
  • Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare bisogna indicare in modo specifico i passi motivazionali omessi o illogici e spiegare in che modo ciò avrebbe determinato decisioni diverse; deduzioni generiche o asserzioni che le posizioni siano 'amalgamate' non sono sufficienti.
  • Il giudice del riesame può richiamare l'ordinanza genetica o la richiesta del P.M., ma deve comunque compiere una autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari: il rinvio per relationem è ammissibile solo se accompagnato da adeguata esplicitazione e valutazione critica.
  • La gravità indiziaria nell'ambito del traffico di stupefacenti può risultare dalla valutazione complessiva di elementi concatenati (linguaggio criptico, frequenza di contatti, partecipazione a incontri 'summit', ruolo operativo, modalità degli scambi), anche quando i singoli frammenti di conversazione appaiono non conclusivi se presi isolatamente.
  • Le esigenze cautelari (pericolosità sociale, professionalità nel delinquere, ruolo di fiducia nell'organizzazione, precedenti, disponibilità di armi) possono giustificare la custodia in carcere, e lo iato temporale tra fatti e misura non è di per sé sufficiente a contrastare tale scelta se ricorrono altri elementi concreti di pericolo.
  • Le critiche relative alla carenza di elementi probatori devono essere rivolte con specificità in Cassazione; altrimenti il sindacato si limita a una rivalutazione dei fatti, che non è consentita.
  • Anche elementi non documentali (conversazioni intercettate) ben inquadrati nel contesto probatorio possono concorrere alla configurazione della gravità indiziaria, purché il giudice motivi la valutazione d'insieme e risponda alle argomentazioni difensive.

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