Cassazione Penale, Sentenza n. 43858/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto di conferma della sorveglianza speciale biennale e deduceva tre motivi principali: 1) nullità per essere l\'appello stato trattato in forma cartolare in assenza del difensore di fiducia, con richiamo all\'adesione del difensore all\'astensione dalle udienze; 2) difetto di motivazione quanto all\'attualità della pericolosità sociale, posto che il ricorrente non aveva commesso reati dopo il 2016; 3) illegittimità dell\'integrazione del provvedimento da parte del tribunale (obbligo di permanere in casa dalle 22 alle 7) contestando la possibilità di aggiungere tale disposizione tramite correzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestissima infondatezza. Ha ritenuto legittima la trattazione cartolare dell\'appello alla luce dell\'art. 23-bis d.l. n.137/2020 (convertito), applicabile anche ai procedimenti di misure di prevenzione, e ha osservato che non era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale; pertanto il mancato rinvio per adesione all\'astensione non integra vizio. Sul punto dell\'attualità della pericolosità la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d\'Appello, che aveva richiamato denunce e condanne pregresse. Quanto all\'integrazione del provvedimento con l\'obbligo di non allontanarsi nelle ore notturne, la Cassazione ha indicato che tale obbligo consegue ex lege all\'imposizione dell\'obbligo di soggiorno (art.8 d.lgs.159/2011), per cui non v\'era nullità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). Sentenza resa a Roma il 29/09/2023.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito, con modificazioni, dalla L. 18/12/2020 n.176)
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza"
Consente la trattazione scritta (rito cartolare) degli appelli nel periodo emergenziale e estende tale modalità anche agli appelli relativi alle misure di prevenzione; impone termini perentori per la richiesta di trattazione orale, la mancata richiesta nei termini impedisce di invocare il mancato rinvio come vizio.
D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), artt. 10 e 27
Richiamati dalla normativa emergenziale come ambito di applicazione del rito cartolare: gli appelli relativi alle misure di prevenzione rientrano nella disciplina che ha consentito la trattazione scritta.
art. 606 lett. c) c.p.p.
Motivo di ricorso in cassazione richiamato dal ricorrente per denunciare nullità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato per assenza di prova della richiesta tempestiva di trattazione orale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi in cassazione; utilizzata per riassumere i motivi proposti in suprema corte.
art. 8 D.Lgs. 6/9/2011 n.159
Interpretata dalla Corte nel senso che l\'obbligo di non allontanarsi dalla abitazione nelle ore notturne consegue ex lege all\'imposizione dell\'obbligo di soggiorno collegato alla sorveglianza speciale, quindi l\'aggiunta in sede di integrazione non determina nullità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la comminazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000.
Massime di principio
- Nel periodo della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020 e s.m.i.) la trattazione cartolare dell\'appello è valida anche per le misure di prevenzione: chi intende la trattazione orale deve richiederla nei termini perentori previsti, altrimenti non può eccepire il mancato rinvio.
- L\'adesione tardiva del difensore a scioperi o astensioni non obbliga il giudice a rinviare un appello trattato in forma scritta se non è stata formulata tempestiva richiesta di trattazione orale.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e provati: censure generiche sulla mancata partecipazione del difensore o sulla motivazione sono facilmente dichiarate manifestamente infondate se manca la prova di atti processuali tempestivi.
- Sull\'attualità della pericolosità sociale il giudice di merito può utilizzare elementi come denunce e condanne pregresse; chi impugna deve contestare in modo puntuale la portata probatoria di tali elementi.
- L\'obbligo di non allontanarsi dall\'abitazione nelle ore notturne può conseguire automaticamente all\'imposizione dell\'obbligo di soggiorno con la sorveglianza speciale (art.8 d.lgs.159/2011), perciò la sua introduzione non sempre costituisce illegittima integrazione.
- Un ricorso manifestamente infondato in Cassazione può comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione a favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); valutare il merito e la fondatezza prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43815/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43820/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43823/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2023 del 31/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →