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Sentenza

Sentenza n. 14601/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per studio-OMISSIS-, notificato a mani il giorno 21.10.2025.

Giustizia amministrativa202515612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, motivato dal mancato possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio adottato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, sostenendo, sulla base della documentazione reddituale prodotta e del certificato di matrimonio, di disporre di risorse economiche sufficienti, anche considerando i redditi del coniuge. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le garanzie economiche per il visto di studio possono essere prestate da soggetti terzi. Il ricorso non conteneva specifici motivi di diritto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, un vizio della procura alle liti: la procura rilasciata in Egitto mediante atto notarile non indicava specificamente il provvedimento impugnato né l’autorità giurisdizionale italiana da adire e non risultava munita della legalizzazione della rappresentanza diplomatica italiana. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile/inammissibile senza esaminare la legittimità sostanziale del diniego del visto. Ha ritenuto nulla la procura alle liti perché rilasciata all’estero senza la necessaria legalizzazione e priva dei requisiti di specificità. Nel processo amministrativo il difensore deve essere munito di procura speciale valida, che deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; il potere di autenticazione del difensore è esercitabile nell’ambito territoriale nazionale e non si estende alla procura formata all’estero. In assenza di adesione dello Stato estero alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la procura deve essere legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. La nullità della procura comporta la nullità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione e, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., determina l’inammissibilità rilevabile d’ufficio. Il vizio non è sanabile mediante applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., ritenuto incompatibile con il processo amministrativo. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di “procura speciale”

    La procura speciale costituisce requisito della valida sottoscrizione del ricorso amministrativo.

  • art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.

    è nullo il ricorso privo di sottoscrizione

    La sottoscrizione priva di una valida procura speciale integra una nullità del ricorso, che conduce all’inammissibilità.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato

    La possibilità di rinnovazione riguarda le irregolarità, non la nullità derivante dalla mancanza o invalidità della procura speciale.

  • art. 44, comma 4-bis, c.p.a.

    nullità è rilevabile d’ufficio

    La nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione valida è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile; il rinvio non consente di applicare l’art. 182, comma 2, c.p.c., ritenuto incompatibile con il sistema del c.p.a.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; quando è formata all’estero deve rispettare le formalità internazionali o diplomatiche necessarie.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Prevede la legalizzazione delle sottoscrizioni formate all’estero da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, quando necessaria.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge n. 1253/1966

    Per gli Stati aderenti, consente la sostituzione della legalizzazione diplomatica con l’autenticazione notarile munita di apostille.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile al processo amministrativo per incompatibilità con la disciplina del c.p.a.; non impone al giudice amministrativo la sanatoria di una procura nulla o inesistente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale; la procura deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso e deve essere specificamente riferita alla controversia e all’autorità giurisdizionale adita.
  • Il potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della procura alle liti, attribuito dalla legge processuale italiana, è esercitabile nell’ambito territoriale nazionale e non si estende alla procura formata all’estero.
  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere munita della legalizzazione della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo che lo Stato di provenienza aderisca alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e l’atto sia munito di apostille secondo le formalità convenzionali.
  • La procura speciale estera priva delle necessarie formalità di legalizzazione o apostille, oppure priva di specificità quanto alla controversia e al giudice adito, è nulla; la nullità determina l’invalidità della sottoscrizione del ricorso e l’inammissibilità della domanda.
  • Nel processo amministrativo la nullità del ricorso derivante dalla mancanza o invalidità della procura speciale è rilevabile d’ufficio e non è sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione è incompatibile con il sistema del codice del processo amministrativo e con la rilevanza dei termini decadenziali di impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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