Cassazione Civile, Ordinanza n. 20157/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ufficio tributario aveva notificato alla società un'intimazione di pagamento dichiarandola decaduta dalla rateizzazione concessa per un avviso di accertamento definitivo relativo a IRES e IRAP 2014, con richiesta del residuo e delle sanzioni per il mancato pagamento della quinta rata scadente il 31 dicembre 2020. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato l'intimazione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, sostenendo che la sospensione dei termini di versamento disposta dalla norma riguardasse soltanto le cartelle di pagamento e gli avvisi già affidati all'agente della riscossione, non anche i pagamenti rateali derivanti da un avviso di accertamento definito e non ancora affidato alla riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 nel senso che la sospensione dei termini di versamento nel periodo indicato opera sia per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia per gli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 78/2010, senza limitazione ai soli atti già affidati all'agente della riscossione. Poiché la rata non pagata rientrava nel periodo di sospensione, la decadenza dalla rateizzazione non era legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
"con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78"
la sospensione riguarda entrambe le categorie di atti richiamate dalla norma, cioè sia le cartelle di pagamento sia gli avvisi di accertamento indicati, senza che sia necessario che il credito sia già stato affidato all'agente della riscossione
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento da cui scaturiva il credito tributario oggetto di rateizzazione
art. 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato dalla norma sulla sospensione dei versamenti come ulteriore tipologia di atto impositivo rilevante
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Quando una norma emergenziale prevede la sospensione dei termini di versamento con riferimento a "cartelle di pagamento" e "avvisi" indicati testualmente, la portata della sospensione non può essere limitata per interpretazione restrittiva a una sola fase della riscossione se il dato letterale usa una congiunzione estensiva come "nonché".
- In tema di rateizzazione di un avviso di accertamento definito, il mancato pagamento di una rata in scadenza nel periodo coperto da sospensione normativa non può fondare la decadenza dal beneficio, poiché l'obbligo di pagamento risulta sospeso per legge.
- Nell'interpretazione delle norme sulla sospensione dei versamenti tributari assume rilievo decisivo il tenore letterale della disposizione, specie quando essa elenca in modo distinto e cumulativo le diverse categorie di atti interessate.
- La sospensione prevista per gli avvisi di accertamento non richiede che il credito sia già stato affidato all'agente della riscossione, se la legge menziona espressamente anche gli avvisi e non condiziona tale effetto a una previa iscrizione a ruolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →