Cassazione Civile, Ordinanza n. 03449/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, da parte del gestore del servizio idrico integrato, di somme ulteriori qualificate come "partite pregresse" o conguagli regolatori riferiti agli anni 2005-2011, richieste agli utenti mediante fatture successive all'adozione di atti dell'autorità d'ambito e dell'autorità di regolazione. Gli utenti hanno chiesto l'accertamento della non debenza di tali importi, la ripetizione di quanto già pagato, l'annullamento delle fatture e il risarcimento di un asserito danno da interruzione del servizio. In primo grado e in appello è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta illegittima la pretesa, anche per prescrizione. In cassazione il gestore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la lite investisse la legittimità dell'esercizio del potere regolatorio amministrativo; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina nazionale ed ევრounitaria sul servizio idrico, sostenendo che il sistema tariffario consentisse il recupero ex post dei costi non recuperati in precedenza e che, quindi, le partite pregresse fossero legittimamente dovute.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la controversia attiene a rapporti individuali di utenza e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che il recupero tariffario di costi pregressi non è in astratto escluso, ma è legittimo solo entro limiti rigorosi: possono essere recuperati soltanto costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, purché siano pertinenti, corrispettivi rispetto al servizio reso e non rappresentino il semplice riversamento sull'utenza di errori di gestione o di previsione. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, affinché accerti in concreto se i conguagli richiesti rispettino tali presupposti. La Corte ha inoltre precisato che grava sul gestore l'onere di provare la ricorrenza dei fatti costitutivi della pretesa, cioè l'imprevedibilità e la pertinenza dei costi retroattivamente richiesti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
norma invocata per censurare i limiti della giurisdizione; il motivo è stato ritenuto infondato perché la lite appartiene al giudice ordinario.
art. 113 c.p.c.
richiamato nella doglianza sul riparto di giurisdizione; la Corte esclude la sua violazione.
art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione; la Corte conferma che non ricorre una controversia devoluta al giudice amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma base del secondo motivo per violazione di legge, accolto nei limiti indicati dalla Corte.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato insieme alle altre norme del sistema idrico; la Corte valorizza la disciplina complessiva che attribuisce alla tariffa natura corrispettiva e principio di recupero dei costi.
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato"
la tariffa e ciascuna sua voce hanno natura di corrispettivo; il recupero dei costi è ammesso solo se coerente con il servizio reso e con i criteri di pertinenza e corrispettività.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
richiamato come fondamento del principio di recupero dei costi dei servizi idrici; non impone un recupero indiscriminato, ma lascia margine agli Stati membri entro una politica dei prezzi orientata all'uso efficiente della risorsa.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011 conv. l. n. 214/2011
richiamato per la competenza dell'autorità regolatoria nella determinazione tariffaria.
art. 10 d.l. n. 70/2011 conv. l. n. 106/2011
richiamato per la disciplina del metodo tariffario idrico e del ruolo dell'autorità di regolazione.
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato quale fonte del passaggio al nuovo assetto regolatorio affidato all'autorità di settore.
art. 1339 c.c.
la disciplina tariffaria richiamata nel contratto e nel regolamento di servizio si inserisce automaticamente nel rapporto contrattuale.
art. 2948, n. 4 c.c.
richiamato dagli utenti per eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti del somministrante.
Massime di principio
- La domanda dell'utente che contesti l'importo richiesto dal gestore del servizio pubblico idrico per la fornitura in base a una determinata tariffa riguarda un rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se implica un accertamento incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi presupposti.
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo contrattuale e tutte le sue componenti devono essere giustificate da costi pertinenti al servizio reso; non è consentito trasferire sull'utenza perdite di gestione, errori previsionali o costi non correlati alla prestazione.
- Il recupero regolatorio di costi pregressi è ammissibile solo per costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, e solo se il meccanismo di conguaglio rispetta i criteri di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza temporale e trasparenza.
- Nei rapporti di somministrazione idrica il sistema tariffario determinato dall'autorità competente si inserisce nel contratto ex art. 1339 c.c., ma ciò non legittima qualsiasi modifica retroattiva del corrispettivo: il vincolo contrattuale resta subordinato alla natura corrispettiva della tariffa e ai limiti posti dall'ordinamento.
- L'onere di provare i presupposti del recupero retroattivo di costi tramite conguagli regolatori grava sul gestore, perché l'imprevedibilità, la pertinenza e la corrispettività dei costi costituiscono fatti costitutivi della pretesa tariffaria.
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