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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31991/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Una società cooperativa proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario contro un avviso di intimazione relativo a quattro cartelle di pagamento per tributi, sanzioni e interessi, deducendo la prescrizione della pretesa erariale. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte, limitatamente ad alcuni importi di sanzioni e interessi; in appello la decisione veniva confermata. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che, per una cartella avente ad oggetto sanzioni IRPEF già impugnata e definita con sentenza passata in giudicato, dovesse applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per conversione del termine breve in termine lungo; con il secondo deduceva che, per un'altra cartella contenente tributi, sanzioni e interessi, la CTR avrebbe errato nel ritenere prescritti sanzioni e interessi in cinque anni, assumendo che il richiamo alle norme sulla riscossione dei tributi comportasse l'applicazione del termine decennale anche alle sanzioni e agli accessori.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio per cui, se la pretesa sanzionatoria è stata cristallizzata da una sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; ha invece confermato che, in mancanza di giudicato, sanzioni e interessi restano soggetti ai rispettivi termini quinquennali e che la disciplina della riscossione dei tributi non estende automaticamente il termine decennale alle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di dieci anni

    Si applica anche ai crediti erariali e, in particolare, alle sanzioni tributarie quando la pretesa sia stata definita da sentenza passata in giudicato; in tal caso il termine breve si converte nel termine decennale dell'actio iudicati.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    Per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato resta fermo il termine prescrizionale quinquennale.

  • art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce

    Consente la riscossione con la medesima cartella di tributi e sanzioni, ma non modifica il termine di prescrizione delle sanzioni previsto dall'art. 20.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del termine ordinario decennale, ma la Corte precisa che per le sanzioni non coperte da giudicato non opera il termine decennale generale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si prescrivono in cinque anni:...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    Gli interessi dovuti per il ritardo nella riscossione restano soggetti a prescrizione quinquennale, in quanto obbligazione autonoma rispetto al debito principale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina la riscossione e la prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte la interpreta nel senso che la prescrizione quinquennale resta ferma salvo il caso di giudicato.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, salvo che il credito sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, nel qual caso opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • La notifica di una cartella che cumuli tributi, sanzioni e interessi non comporta automaticamente l'applicazione del termine decennale a tutte le voci: ciascun credito conserva il proprio regime prescrizionale, salvo specifica deroga prevista dalla legge o dal giudicato.
  • Il rinvio alle disposizioni sulla riscossione dei tributi contenuto nell'art. 24 del d.lgs. n. 472/1997 riguarda le modalità di riscossione e non incide sul termine di prescrizione delle sanzioni.
  • Gli interessi moratori o da ritardata esazione integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e restano soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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