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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Avviso di Accertamento - IVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La PA ha ritenuto che la costruzione dei loculi e la successiva concessione agli utilizzatori costituissero una prestazione di servizi nell'ambito di un'attività commerciale imponibile ai fini IVA. La società di mutuo soccorso ha contestato l'avviso sostenendo che l'attività rientra fra quelle previste dallo Statuto e mantiene finalità mutualistiche, perciò non costituisce attività commerciale imponibile.

La decisione

Il giudice ha dato ragione alla società di mutuo soccorso: la costruzione e la concessione dei loculi da parte della società non sono state qualificate come prestazione di servizi nell'ambito di un'attività commerciale e quindi non sono imponibili ai fini IVA. È stato ritenuto che l'operazione rientri nelle attività statutarie mutualistiche e che la finalità mutualistica non venga meno anche nel caso di concessione a soggetti non aventi i requisiti del regolamento comunale; l'avviso di accertamento è stato annullato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972 - art. 2

    Art. 2 è stato utilizzato per delimitare il perimetro delle operazioni imponibili ai fini IVA: il giudice ha ritenuto che l'operazione non rientri nelle prestazioni di servizi soggette ad IVA perché priva di natura commerciale/economica.

  • D.P.R. 633/1972 - art. 4

    Art. 4 è stato richiamato nella valutazione dell'esclusione di attività non commerciali o di operazioni svolte nell'ambito di finalità non lucrative; l'interpretazione ha posto rilievo sulla natura mutualistica dell'attività svolta dalla società.

  • D.P.R. 633/1972 - art. 56

    Art. 56 è stato considerato nel contesto delle esenzioni o delle particolarità applicative dell'IVA per talune prestazioni connesse ad enti non commerciali; l'interpretazione ha contribuito a sostenere l'esclusione dall'imponibile.

  • Direttiva UE 2006/112/CE - artt. 167 e 168

    Le disposizioni comunitarie sono state richiamate per i criteri di qualificazione delle operazioni ai fini IVA a livello UE: il giudice ha usato i principi della Direttiva per confermare che, se manca natura economica/commerciale dell'operazione, non sussiste l'assoggettamento a IVA.

Massime di principio

  • Per stabilire l'assoggettabilità a IVA va valutata la natura economica/commerciale dell'operazione e non solo la tipologia formale dell'atto: attività svolte nell'ambito dello statuto mutualistico possono non essere imponibili se mantengono finalità mutualistiche e non assumono carattere commerciale.
  • La presenza di beneficiari non conformi a requisiti regolamentari comunali non è di per sé idonea a trasformare l'attività in iniziativa commerciale imponibile; conta l'oggetto statutario, la finalità, e le modalità dell'operazione (corripetizione, ripetitività, organizzazione economica).
  • Nel dubbio, valutare elementi fattuali: esistenza di corrispettivi a prezzo di mercato, contabilizzazione come attività commerciale, periodicità e organizzazione in forma imprenditoriale, e destinazione dell'eventuale avanzo. Questi indici aiutano a distinguere attività commerciale da attività mutualistica non imponibile.
  • Documentare e richiamare lo Statuto e le deliberazioni interne che dimostrano la finalità mutualistica; conservare evidenze che le attività siano svolte per scopi solidaristici e non per lucro.
  • Le autorità fiscali e i giudici devono applicare anche i criteri comunitari della Direttiva 2006/112/CE: se l'operazione manca di carattere economico o è connessa a prestazioni aventi natura sociale/assistenziale prevista dallo statuto, può essere esclusa dall'IVA.

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