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Sentenza

Sentenza del 12/02/2019 n. 4055 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Immobili con rendita solo provvisoriamente attribuita tramite procedura DOCFA - Richiesta espressa in atto di applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988, al fine di potersi avvalere del regime del cd. prezzo-valore - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, del valore imponibile dichiarato per un immobile abitativo con rendita catastale non ancora definitivamente attribuita, ma soltanto proposta tramite procedura DOCFA. Nell’atto le parti avevano chiesto l’applicazione del regime del cd. prezzo-valore previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, ma non avevano dichiarato espressamente di volersi avvalere dell’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, applicabile agli immobili privi di rendita definitiva o con rendita provvisoria. La questione era quindi se tale richiesta potesse ritenersi implicita nell’indicazione della rendita catastale e nella scelta del regime prezzo-valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria e deciso la causa nel merito, rigettando i ricorsi originari dei contribuenti anche relativamente alla rettifica dell’immobile abitativo. Ha stabilito che, per applicare il regime catastale agli immobili con rendita proposta tramite DOCFA, è necessaria una dichiarazione espressa nell’atto di voler usufruire dell’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988; la sola richiesta del prezzo-valore ex legge n. 266 del 2005 non è sufficiente e non può essere interpretata come istanza implicita. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 1 e 2-bis, d.l. n. 70 del 1988, convertito dalla legge n. 154 del 1988

    La facoltà è subordinata alla condizione che il contribuente dichiari nell’atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

    La norma consente di utilizzare il valore catastale anche per immobili privi di rendita definitiva o con rendita proposta mediante DOCFA, ma richiede una dichiarazione espressa e specificamente riferita all’art. 12. Non è ammessa un’istanza implicita.

  • Art. 1, comma 497, legge n. 266 del 2005

    Per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

    Disciplina il regime del cd. prezzo-valore, applicabile alle cessioni di immobili abitativi con rendita catastale definitivamente attribuita. La richiesta di tale regime non sostituisce la distinta dichiarazione necessaria per applicare l’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 agli immobili con rendita provvisoria.

  • Art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    La base imponibile è determinata in un multiplo della rendita catastale definitivamente attribuita, senza possibilità di rettifica da parte dell’amministrazione.

    Le disposizioni individuano il meccanismo di determinazione catastale del valore, richiamato dal regime prezzo-valore, ma presuppongono una rendita catastale definitiva.

  • Art. 43, d.P.R. n. 131 del 1986

    Il regime prezzo-valore opera in deroga ai criteri ordinari di determinazione della base imponibile previsti dalla norma.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • Cass. n. 17704/2009

    La richiesta del beneficio debba essere esplicita, non essendo perciò idonea alcuna istanza implicita.

    Il principio, affermato con riferimento all’art. 12, comma 1, è stato ritenuto applicabile anche al comma 2-bis per l’identità della formulazione normativa.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale subordina un’agevolazione o un regime opzionale a una dichiarazione nell’atto, la richiesta deve essere formulata in modo espresso e specifico; non è normalmente sufficiente un comportamento concludente o una richiesta riferita a un istituto diverso.
  • Il regime del prezzo-valore e il regime previsto dall’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 sono distinti: il primo riguarda immobili abitativi con rendita definitiva, mentre il secondo può operare anche per immobili con rendita provvisoria o proposta tramite DOCFA.
  • L’indicazione nell’atto di una rendita catastale, il pagamento dell’imposta su base catastale o l’indicazione di un prezzo superiore al valore catastale non sostituiscono la dichiarazione espressa richiesta dalla legge.
  • Nella redazione degli atti immobiliari è opportuno indicare puntualmente tutte le norme e i regimi fiscali invocati, soprattutto quando l’immobile ha una rendita non definitiva, per evitare la rettifica della base imponibile.
  • In caso di mancata dichiarazione espressa, l’amministrazione finanziaria può negare il regime catastale e procedere alla rettifica del valore imponibile, anche se le parti ritenevano di aver manifestato implicitamente la propria volontà.

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