Sentenza n. 905/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata, in data 20.11.2025, corretta con decreto collegiale per errore materiale n. -OMISSIS- del 24.01.2026, resa da codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, nel giudizio recante n.R.G. -OMISSIS-, passata in giudicato, per mancata impugnazione, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig. -OMISSIS- e, per l’effetto, annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. - per l’accertamento dell’inottemperanza delle Amministrazioni intimate al giudicato formatosi sulla predetta sentenza e la conseguente declaratoria dell’obbligo delle stesse di conformarsi al decisum, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e per la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Questura di Torino nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la Questura di Torino non avesse adottato alcun provvedimento in esecuzione della sentenza passata in giudicato, omettendo di riavviare e concludere il procedimento relativo alla licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la declaratoria dell'obbligo di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza da eseguire aveva annullato il precedente diniego, facendo salva la riedizione del potere amministrativo e precisando che la Questura avrebbe potuto adottare una nuova determinazione anche di identico contenuto.
La decisione
Nel corso del giudizio, il 31 marzo 2026, la Questura di Torino ha adottato un nuovo decreto di rigetto dell'istanza. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto dal giudicato, il quale imponeva la riedizione del potere ma non il rilascio della licenza né un esito favorevole. Il giudice ha precisato che il nuovo decreto di rigetto potrà essere contestato con un autonomo ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Un giudicato che annulla un diniego e fa salva la riedizione del potere impone all'amministrazione di riattivare e concludere il procedimento, ma non necessariamente di adottare un provvedimento favorevole all'interessato; l'amministrazione può anche pervenire a un nuovo diniego, purché nell'esercizio del potere rieditato.
- Il nuovo provvedimento adottato in riedizione del potere, anche se di contenuto sfavorevole, costituisce un atto distinto e deve essere contestato mediante autonomo ricorso, non potendo essere direttamente impugnato nel giudizio di ottemperanza già definito.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.
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