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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 1816 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Tassa di circolazione - leasing di autovetture - soggettiva passiva esclusiva - conduttore del mezzo. Tassa di circolazione - d.l. 78/2015, art. 9, co. 9 bis - norma di interpretazione autentica - è tale - applicazione retroattiva - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che, nei contratti di leasing aventi a oggetto autovetture, il conduttore è l'unico soggetto passivo tenuto al pagamento periodico della tassa di circolazione. La novella del 2015 non ha introdotto una disciplina nuova, ma ha chiarito in via autentica il significato della disciplina precedente; pertanto, l'esclusiva responsabilità del conduttore vale anche per le annualità anteriori al 2015.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per autovetture concesse in leasing. In particolare, si discuteva se l'obbligo gravasse sul proprietario o concedente del veicolo oppure sul conduttore. È stato inoltre esaminato l'art. 9, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e, quindi, applicabile retroattivamente anche ai periodi d'imposta anteriori al 2015.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione è qualificata come norma di interpretazione autentica.

    La norma chiarisce retroattivamente la disciplina previgente, stabilendo che, per i veicoli oggetto di leasing, il soggetto obbligato al pagamento della tassa di circolazione è esclusivamente il conduttore.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing automobilistico, l'obbligo di pagamento della tassa di circolazione grava sul conduttore e non sul concedente proprietario del veicolo.
  • Quando una disposizione è qualificata come norma di interpretazione autentica, essa chiarisce il significato della disciplina precedente e può applicarsi anche ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Per contestazioni relative ad annualità precedenti al 2015, il conduttore può invocare il principio della soggettività passiva esclusiva, purché sia provata l'esistenza del contratto di leasing e la sua riferibilità al veicolo.
  • La responsabilità fiscale va distinta dalla proprietà civilistica del mezzo: nel leasing, il proprietario formale non è necessariamente il soggetto tenuto al pagamento della tassa.

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