Cassazione Civile, Ordinanza n. 32014/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell'esecuzione dispose la vendita di beni pignorati e, all'esito, emise decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria. Il debitore esecutato propose opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo la nullità del decreto di trasferimento per violazione delle regole sulla pubblicità della vendita, in particolare perché l'avviso sul Portale delle vendite pubbliche sarebbe stato pubblicato solo 36 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte, in asserita violazione del termine di 45 giorni. Il tribunale accolse l'opposizione, ritenendo applicabile la disciplina novellata dell'art. 490 c.p.c. e dichiarando la nullità del decreto di trasferimento. L'aggiudicataria ricorse per cassazione con cinque motivi: contestò anzitutto che la seconda ordinanza di vendita del 2017 avesse modificato gli adempimenti pubblicitari fissati nel 2013; sostenne poi che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta contro l'ordinanza di vendita e non contro il decreto di trasferimento, perché la censura era in realtà tardiva; dedusse inoltre che non esisteva un termine di 45 giorni per la pubblicazione sul Portale nella formulazione applicabile dell'art. 490 c.p.c., né una espressa sanzione di nullità; infine sostenne che, in ogni caso, la pubblicità sui siti internet era stata eseguita nei termini e la nullità non avrebbe potuto essere dichiarata perché l'atto aveva raggiunto il suo scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura del tribunale secondo cui l'ordinanza di vendita del 2017 avrebbe modificato le regole pubblicitarie della precedente ordinanza del 2013 e reso applicabile, in concreto, la nuova disciplina dell'art. 490 c.p.c. sulla pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche. La Corte ha affermato che la procedura esecutiva resta regolata dalla lex specialis dell'ordinanza di vendita e che lo ius superveniens si applica solo se espressamente recepito da un provvedimento specifico del giudice dell'esecuzione. Poiché l'ordinanza del 2017 non aveva in concreto innovato le modalità di pubblicità, rimanevano operative le previsioni originarie; di conseguenza, era erronea la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento fondata sulla violazione del termine di 45 giorni. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il dispositivo riportato nel testo è tronco, ma dalla motivazione risulta che il ricorso è stato accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
È il rimedio per far valere, dopo l'aggiudicazione, vizi della procedura esecutiva incidenti sul provvedimento conclusivo; la sua proposizione è stata considerata tempestiva dal giudice di merito, ma la Corte ha ritenuto assorbita la questione di tardività perché ha accolto il primo motivo sul merito della disciplina applicabile.
art. 490 c.p.c.
La Corte distingue tra vecchia e nuova formulazione e afferma che la nuova disciplina sulla pubblicità telematica non si applica automaticamente ai procedimenti in corso, né può fondare di per sé la nullità se non sia stata recepita nell'ordinanza di vendita; la procedura resta governata dalle prescrizioni contenute nell'ordinanza quale lex specialis.
art. 156 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per negare la nullità in assenza di espressa previsione di sanzione; la Corte, accogliendo il primo motivo, ha comunque escluso la nullità dichiarata dal tribunale perché basata su un presupposto normativo erroneo.
art. 161-quater disp. att. c.p.c.
Richiamato dal tribunale per ricavare il termine di 45 giorni; la Corte non segue tale lettura nel caso concreto, ritenendo che la pubblicità telematica non fosse diventata applicabile in concreto alla vendita in esame.
art. 484 c.p.c.
Richiamato per descrivere il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione di adottare provvedimenti diretti alla regolarità della procedura esecutiva durante la fase di vendita.
art. 567 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne affronti autonomamente il contenuto, perché il primo motivo assorbe il resto.
art. 591 bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma decisione della Corte sul punto, per assorbimento.
art. 13, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2015
Parte del regime transitorio richiamato dalla Corte per affermare che le norme nuove si applicano in concreto solo se recepite dal giudice dell'esecuzione quando la vendita era già stata disposta.
art. 23, commi 2 e 9, d.l. n. 83/2015
La Corte li interpreta nel senso che, quando la vendita era già stata disposta, essa continua a svolgersi secondo le norme precedentemente in vigore; le nuove disposizioni operano solo per nuove vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato.
art. 107 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di un termine di 45 giorni nella disciplina concorsuale; il testo è citato solo come argomento difensivo, non come ratio decidendi.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per l'intervento del cessionario nel processo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 77 c.p.c.
Richiamato per la legittimazione della mandataria/procuratrice speciale del cessionario del credito, senza autonoma incidenza sulla decisione.
art. 281 sexies c.p.c.
Indica la forma della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale, senza profili decisivi nel merito della controversia.
Massime di principio
- Nella vendita forzata immobiliare, la disciplina concreta degli adempimenti pubblicitari è determinata anzitutto dall'ordinanza di vendita, che funge da lex specialis del subprocedimento; le modifiche normative sopravvenute non si applicano automaticamente in concreto se non sono espressamente recepite dal giudice dell'esecuzione.
- Quando la vendita era già stata disposta, il regime transitorio della riforma dell'art. 490 c.p.c. impedisce di applicare ex novo le nuove modalità di pubblicità alla procedura in corso, salvo un espresso provvedimento di adeguamento della vendita alle sopravvenienze normative.
- La nullità del decreto di trasferimento non può essere affermata sulla base di una presunta violazione di termini pubblicitari se il presupposto normativo della loro applicabilità concreta alla specifica vendita non è correttamente individuato.
- Nel valutare un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il giudice deve verificare se il vizio denunciato discenda da un effettivo contenuto dell'ordinanza di vendita o, invece, da una lettura impropria dello ius superveniens.
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