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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2858/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/06/2024 che aveva confermato la misura custodiale più grave nei confronti del ricorrente per essere gravemente indiziato del reato di cui all'art. 386, commi 1 e 3, c.p., aggravato ex art. 61‑bis c.p., per avere concorso nella procurata evasione di Artem Uss (allora agli arresti domiciliari in vista di estradizione). Il ricorso contestava la valutazione della gravità indiziaria (affidabilità delle dichiarazioni dei coindagati Jovancic e Lolic, utilizzabilità della memoria di Lolic, attendibilità dell'identificazione fotografica), la configurabilità dell'aggravante ex art. 61‑bis (mancanza di alterità/autonomia tra il gruppo e gli agenti) e la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di fuga e la proporzionalità della custodia alla luce dei previsti limiti di pena e delle ipotesi alternative alla detenzione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati, nel complesso, i rilievi sulla gravità indiziaria e ha confermato la validità dei riscontri esterni (dichiarazioni di Jovancic, dichiarazioni/memoriale di Lolic, identificazione fotografica) e la congruità della valutazione sul pericolo di fuga. Tuttavia la Corte ha annullato la qualificazione dell'aggravante ex art. 61‑bis c.p., ritenendo che nel caso concreto mancasse la necessaria autonomia/alterità tra il gruppo transnazionale ed il concorso realizzato per l'evasione (ossia il gruppo di autori dell'evasione coincideva con il gruppo invocato per l'aggravante). Per l'effetto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio di riesame, affinché rivaluti la misura cautelare alla luce dell'eliminazione dell'aggravante e delle conseguenze sul parametro della pena possibile e sulla proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • art. 386 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (evasion procurata in concorso); la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al concorso del ricorrente nella procurata evasione.

  • art. 61‑bis cod. pen.

    Circostanza aggravante per il contributo di un gruppo criminale organizzato transnazionale: la Corte ha escluso la sua applicabilità perché manca l'"alterità"/autonomia tra il gruppo e la condotta che integra il reato comune (il gruppo che ha operato coincide con gli autori dell'evasione).

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Disciplina delle memorie e degli atti documentali: la Corte ha ritenuto utilizzabile il memoriale di Lolic come elemento documentale e riscontro esterno, in assenza di trattamento proces­suale viziato.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione di documenti: il giudice di merito ha potuto valutare lo scritto del coindagato come documento acquisibile e apprezzabile come riscontro esterno.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione dei riscontri alle dichiarazioni di persone informate sui fatti: la Corte ha ritenuto che i riscontri esterni prospettati fossero idonei e non viziassero il giudizio di gravità indiziaria.

  • art. 275, commi 2 e 2‑bis, cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari e verifica della loro proporzionalità con riferimento alla pena prevedibile: la Corte ha disposto che, eliminata l'aggravante, il giudice del merito debba rivalutare la misura alla luce dei parametri di legge.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Rimessione di atti e motivi nuovi: la Corte segnala l'effetto, sul piano dell'ammissibilità di motivi aggiunti, dell'espunzione dell'aggravante sul quadro accusatorio.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Competenza per il nuovo giudizio di riesame: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Milano ai sensi della norma indicata.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento e del rinvio; menzionata come prescrizione formale di esecuzione del provvedimento della Corte.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U., sent. n. 18374/2013 (Adami)

    Principi guida sull'applicabilità dell'art. 61‑bis: l'aggravante richiede che il contributo del gruppo transnazionale sia distinto e autonoma rispetto alla condotta che integra il reato comune.

Massime di principio

  • L'aggravante ex art. 61‑bis c.p. richiede una "alterità"/autonomia tra il gruppo criminale transnazionale e la condotta che integra il reato comune: se il medesimo insieme di soggetti realizza l'illecito principale non sussiste la ragione per l'aggravante.
  • In sede cautelare le dichiarazioni di coindagati e i memoriali prodotti possono essere valutati come elementi indiziari validi se sussistono riscontri esterni e non emergono vizi procedurali che ne compromettano la spontaneità o autenticità.
  • L'identificazione fotografica, pur mantenendo limiti di attendibilità, può contribuire al giudizio di gravità indiziaria quando la foto riproduce effettivamente il soggetto e la descrizione dei dichiarante risulta coerente con altri elementi di riscontro.
  • La valutazione del pericolo di fuga in materia cautelare tiene conto di fattori oggettivi come la residenza all'estero, doppia nazionalità e centri di interesse economico fuori dallo Stato: tali circostanze rafforzano la necessità di misure cautelari effettive.
  • Se una circostanza aggravante che ha influito sul presunto quadro di gravità viene esclusa in sede di legittimità, il giudice del riesame deve riconsiderare la proporzionalità e la congruità della misura cautelare alla luce del nuovo quadro normativo e del possibile diverso esito sulla pena prevedibile.
  • Critiche sulla credibilità e sull'autonomia delle fonti dichiarative che costituiscono valutazioni di fatto difficilmente prevalgono in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato la valutazione e ha indicato riscontri esterni adeguati.

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