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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; per l’annullamento del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) della V.F. P.E.I. a.s. 2024-2025 e del verbale G.L.O. del 16 giugno 2025, trasmesso con nota protocollo del -OMISSIS- del 10.10.2025; C) del P.E.I. a.s. 2025-2026 e del verbale GLO del 5.11.2025, trasmessi con pec 12.11.2025;

Giustizia amministrativa202506307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto di assegnazione di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno e PEI 2025/2026, nella parte relativa alla quantificazione delle ore di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, a beneficiare dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 30 ore settimanali, nonché l'annullamento dell'atto dirigenziale di assegnazione di sole 18 ore e degli atti presupposti e connessi, inclusi il PEI e i verbali del GLO. La censura principale riguardava la contraddittorietà e il difetto di motivazione della determinazione: il PEI e il verbale GLO attestavano la necessità di un supporto continuo, anche per la gestione degli atteggiamenti oppositivi, dei momenti di stress, dei tempi di attenzione ridotti e delle difficoltà relazionali, mentre l'amministrazione aveva assegnato un numero di ore inferiore all'intero tempo scuola. La stessa dirigente scolastica, nella relazione depositata in giudizio, aveva riconosciuto la necessità di un rapporto individualizzato e di un sostegno permanente e continuo per tutte le 30 ore settimanali. L'integrazione successiva delle ore, disposta in pendenza del giudizio e motivata come ottemperanza a un decreto cautelare, non è stata considerata espressione di autonoma riedizione del potere. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato la reiterazione della medesima prassi negli anni scolastici precedenti, già oggetto di ricorsi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 e l'atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato la palese discrasia tra il fabbisogno individuale dell'alunno, quale risultava dal PEI, dal verbale GLO e dalla relazione della dirigente scolastica, e le sole 18 ore assegnate a fronte di una frequenza di 30 ore. Gli atti sono stati ritenuti viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà, con obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno accertato dal GLO e riformulando entro 15 giorni la determinazione sulle ore di sostegno. Il Ministero è stato condannato a 2.000 euro oltre accessori per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e a ulteriori 2.000 euro quale sanzione per resistenza temeraria ex art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all'art. 96 c.p.c. La condotta processuale è stata ritenuta contraddittoria e dilatoria perché l'amministrazione, pur resistendo al ricorso, aveva depositato una relazione dirigenziale sostanzialmente riconoscitiva della fondatezza della pretesa. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, L 104/92

    La certificazione della situazione di handicap grave costituisce il presupposto della tutela rafforzata del diritto all'inclusione scolastica e della determinazione del sostegno in relazione al fabbisogno concreto.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    la condotta processuale dell’Amministrazione integri gli estremi della resistenza temeraria e, dunque, della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a.

    Consente la condanna per responsabilità aggravata quando la parte resista in giudizio con modalità temerarie, contraddittorie o dilatorie.

  • art. 96 c.p.c.

    in relazione all’art. 96 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della responsabilità aggravata per la condotta processuale dell'amministrazione.

  • art. 15 disp. att. c.p.a.

    ex art. 15 disp. att. c.p.a.

    Disciplina la destinazione al bilancio dello Stato del gettito della sanzione pecuniaria per responsabilità aggravata.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a fondamento della protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico occorre correlare concretamente il monte ore al fabbisogno individuale dell'alunno con disabilità, quale emerge dal PEI, dal verbale del GLO e dagli accertamenti sulla situazione personale; è illegittima l'assegnazione di un numero di ore palesemente incompatibile con la necessità di supporto continuo attestata dagli stessi atti amministrativi.
  • Quando il PEI e il GLO riconoscono la necessità di assistenza e supporto per l'intero orario scolastico, l'amministrazione deve motivare specificamente l'eventuale assegnazione di un numero inferiore di ore; in mancanza, l'atto è viziato per difetto di motivazione e contraddittorietà.
  • L'amministrazione scolastica, ove le esigenze didattiche e personali dell'alunno con disabilità rendano necessaria la copertura integrale, deve attivarsi per richiedere i posti di sostegno in deroga secondo la disciplina vigente; la mancata richiesta è illegittima quando non sia dimostrato che la richiesta è stata effettuata e che l'insufficienza deriva dalla mancata assegnazione delle risorse da parte dell'amministrazione competente.
  • La successiva integrazione delle ore di sostegno, adottata in pendenza del giudizio e motivata esclusivamente come esecuzione di una misura cautelare, non esclude di per sé l'illegittimità degli atti originari né sostituisce l'obbligo di una autonoma e coerente riedizione del potere amministrativo.
  • La pubblica amministrazione che, pur resistendo al ricorso, depositi una relazione interna contenente il riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa e mantenga una difesa oggettivamente incoerente può essere condannata per resistenza temeraria ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaResponsabilità precontrattuale

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