Sentenza del 16/03/2018 n. 3210 - Comm. Trib. Prov. Catania
"Impugnazione pluralità di atti - connessione oggettiva - ammissibilità - connessione soggettiva - inammissibilità"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso cumulativo è stato dichiarato inammissibile. La mera identità delle parti non è sufficiente a giustificare l’impugnazione congiunta di più atti, quando manca una connessione oggettiva e le contestazioni riguardano tributi diversi soggetti a norme differenti. Sono richiamati, in senso conforme, i precedenti della Corte di cassazione n. 7941/2016, n. 3692/2009, n. 4490/2013 e n. 171/1991.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con un solo ricorso più atti tra loro collegati soltanto sotto il profilo soggettivo, cioè perché riguardavano le medesime parti, ma privi di connessione oggettiva. Gli atti concernevano tributi diversi e richiedevano l’applicazione di discipline normative differenti. Secondo il principio richiamato, tale cumulo non è consentito perché viola l’art. 104 c.p.c. e gli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 546/1992, che regolano il processo tributario e la proposizione delle domande.
Norme richiamate
Art. 104 c.p.c.
Disciplina il cumulo di domande contro la stessa parte e, nel contesto indicato, richiede che le domande siano oggettivamente connesse o comunque trattabili congiuntamente; la sola identità soggettiva non giustifica il cumulo.
Artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 546/1992
Regolano il contenuto e la proposizione del ricorso tributario. La loro applicazione impedisce, in assenza di connessione oggettiva, di riunire in un unico ricorso contestazioni relative ad atti e tributi diversi.
Massime di principio
- La pluralità di atti può essere impugnata con un unico ricorso solo quando, oltre all’identità delle parti, esiste una concreta connessione oggettiva tra le controversie.
- La connessione soggettiva, ossia il fatto che ricorrente e resistente siano gli stessi, non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso cumulativo.
- Quando gli atti riguardano tributi diversi, presupposti differenti o discipline normative distinte, è generalmente preferibile proporre ricorsi separati, salvo una specifica e comprovata connessione oggettiva.
- La violazione delle regole sul cumulo può comportare l’inammissibilità dell’unico ricorso, con il rischio di perdere la possibilità di esaminare nel merito le singole contestazioni.
- Prima di riunire più impugnazioni occorre verificare la connessione tra fatti, causa petendi, questioni giuridiche e disciplina applicabile, non soltanto l’identità delle parti.
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