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Ordinanza

Ordinanza n. 13364/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza relativamente alla refusione del contributo unificato dovuto per il giudizio recante n. RG 5807/2025 promosso dalla Prof.ssa Maria Assunta Noce, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio a fronte del silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, al termine del quale il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite con sentenza n. 17747/2025, pubblicata in data 15 ottobre 2025, passata in giudicato (doc. 1);

Giustizia amministrativa202602788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull'accesso agli atti, con compensazione delle spese di lite, relativamente alla refusione del contributo unificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato limitatamente alla refusione del contributo unificato. La sentenza aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, disponendo la compensazione delle spese di lite. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie aventi a oggetto la corresponsione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia sulla corresponsione del contributo unificato. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alle controversie aventi ad oggetto la corresponsione del predetto contributo

    La norma consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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