Cassazione Penale, Sentenza n. 25950/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Guerra per la terza volta, ritenendo che tale terza concessione fosse vietata dall'art. 164, comma 4, cod. pen. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 164 e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice che concesse la terza sospensione non poteva presumere la conoscenza documentale di precedenti sospensioni senza acquisire il fascicolo del giudizio e verificare il contenuto degli atti; inoltre il Procuratore generale ha sollevato, a sua volta, un profilo pregiudiziale: la prima sospensione riguardava il reato di guida senza patente, poi in gran parte depenalizzato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per cui si è chiesto di valutare se quella precedente concessione debba essere computata ai fini della reiterazione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio. Ha ritenuto pregiudiziale e fondata la questione sollevata dal Procuratore generale circa l'eventuale abolitio criminis: se la prima sospensione riguardasse reato depenalizzato, quella condanna non può costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione. Perciò ha disposto che il giudice dell'esecuzione compia l'indagine necessaria (anche avvalendosi dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.) acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la natura del reato e, se residuamente necessario, controllare se le precedenti sospensioni erano documentalmente conoscibili al giudice che concesse la terza sospensione; ha precisato che non sono ammesse deduzioni logico-probabilistiche sulla tempestività dell'aggiornamento del casellario in luogo di una verifica documentale.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen., comma 4
Disciplina i limiti e le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha affrontato la presunta violazione indicando che un precedente riferibile a fatto depenalizzato non può costituire causa ostativa alla reiterazione.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha depenalizzato in larga parte la fattispecie della guida senza patente; la Cassazione ha richiamato il criterio per cui l'abolitio criminis determina la cessazione degli effetti penali della condanna e la non computabilità ai fini della reiterazione del beneficio.
art. 116 cod. strada, comma 15
"recidiva nel biennio" (menzione nel provvedimento)
Fa salva l'ipotesi di recidiva biennale per la quale permane una sanzione (arresto fino a un anno); la Corte ha rilevato che occorre verificare se la condotta rientri nell'ipotesi depenalizzata o in quella residuale della recidiva.
art. 673 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di revoca della condanna; la Corte ha ricordato che tale dichiarazione è meramente dichiarativa e che l'abolitio criminis produce effetti indipendentemente da una formale pronuncia di revoca.
art. 666 cod. proc. pen., comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori; la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente la conoscibilità delle cause ostative.
Massime di principio
- Se una precedente condanna riguarda un fatto depenalizzato (abolitio criminis), essa cessa di produrre effetti penali e non va computata come precedente ostativo alla concessione o reiterazione della sospensione condizionale della pena.
- Quando è dedotta una causa ostativa alla sospensione condizionale preesistente alla sua concessione, il giudice dell'esecuzione deve accertare se tale causa fosse documentalmente conoscibile al giudice che concesse il beneficio; a tal fine è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione non può basarsi su mere considerazioni probabilistiche o sui tempi di aggiornamento del casellario per dichiarare conoscibilità documentale: occorre prova documentale.
- I poteri istruttori previsti dal codice di procedura penale (es. art. 666, comma 5) devono essere esercitati dal giudice dell'esecuzione per compiere le necessarie verifiche, anche d'ufficio.
- La questione della depenalizzazione è pregiudiziale e rilevabile oltre il devolutum se la sua soluzione può influire sulla legalità del trattamento sanzionatorio e produrre effetti favorevoli al reo.
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