Cassazione Penale, Sentenza n. 10055/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel calcolo della pena complessiva riconoscendo aumenti per continuazione in relazione a reati che non erano stati contestati né attribuiti al ricorrente (capi D, F, G risultavano riferiti ad altro imputato, Alessandro Schiavone) e omettendo invece l'aumento per il reato di evasione (capo C). Si censurava dunque la violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio in violazione degli artt. 81 c.2, 81 c.4 c.p. e artt. 671 e 671 c.2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore del giudice dell'esecuzione nel calcolo della pena perché quest'ultimo ha computato aumenti per reati non attribuiti al ricorrente e ha omesso l'aumento per il reato di evasione. L'errore richiede una nuova e complessiva determinazione di merito che non può essere sanata in sede di legittimità; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. La censura relativa alla violazione dell'art. 81 c.4 è stata assorbita in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Indica il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rilevante per l'individuazione del reato più grave nel cumulo/continuazione; la norma è citata per descrivere il contenuto della prima sentenza
art. 628, commi 1 e 3 n.1, cod. pen.
Riferito ai reati di rapina oggetto della seconda sentenza; utile per la qualificazione dei singoli capi ma non per giustificare aumenti nei confronti di un soggetto diverso
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione, contestato ad uno dei capi della seconda sentenza e rilevante solo se attribuito al medesimo imputato
art. 385 cod. pen.
Norma penale citata in relazione ai capi di imputazione della seconda sentenza; la sua menzione serve a ricostruire il contenuto delle condanne oggetto di continuazione
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regola il cumulo o la continuazione tra più pene: è stata richiamata dal giudice dell'esecuzione per giustificare la determinazione della pena complessiva; la Corte verifica che l'applicazione non può fondarsi su reati non imputati al medesimo soggetto
art. 81, comma quarto, cod. pen.
Rinvoca il principio relativo agli effetti della recidiva sulla determinazione della pena; censura relativa alla sua applicazione è stata assorbita poiché la Corte ha disposto il rinvio per nuova determinazione della pena
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Disciplina la recidiva e le sue conseguenze sul trattamento sanzionatorio; il giudice dell'esecuzione l'aveva considerata nel calcolo ma la Corte ha evidenziato che il calcolo complessivo risulta comunque viziato
art. 671 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di esecuzione; la norma è stata richiamata rispetto ai motivi di impugnazione del provvedimento di esecuzione
art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede specifiche disposizioni procedurali sul ricorso per cassazione in materia di esecuzione; invocata dalla difesa e presa in considerazione dalla Corte nella valutazione dell'impugnazione
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; il giudice dell'esecuzione l'ha applicata nella determinazione della pena complessiva e la Corte ha rimandato la valutazione complessiva al giudice di rinvio
Massime di principio
- In sede di determinazione della pena complessiva per continuazione il giudice dell'esecuzione può applicare aumenti soltanto con riguardo ai reati effettivamente attribuiti e dichiarati nella condanna del medesimo imputato; aumenti relativi a reati imputati ad altri soggetti non possono essere computati contro il ricorrente
- Se in sede di esecuzione emerge un errore nell'identificazione dei capi di condanna o nel calcolo degli aumenti/omissioni, l'errore incide sulla determinazione di merito e la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuova valutazione, poiché la ricostruzione e il nuovo calcolo richiedono valutazione di fatto non sindacabile integralmente in sede di legittimità
- Le censure formali o di applicazione di principi diversi (es. recidiva, applicazione di sconti per il rito) possono essere assorbite se il giudice di rinvio deve procedere a una nuova e complessiva determinazione della pena
- In impugnazioni contro provvedimenti di esecuzione è essenziale allegare e documentare i provvedimenti di condanna originali, evidenziando la corrispondenza tra i capi e il soggetto, per dimostrare errori di imputazione o computo
- La Corte verifica la correttezza matematica e giuridica del calcolo della pena complessiva: errori materiali o di fatto che richiedono nuovo esame del merito comportano annullamento con rinvio
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