Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto dell’USR per la Lombardia, del 6 agosto 2024, inerente alla ripartizione del contingente, per l’A.S. 2024/2025 nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente; - dell’Avviso dell’USR per Lombardia del 6 agosto 2024 inerente alle operazioni propedeutiche al reclutamento per a.s. 2024/2025 – Rettifica per mero errore materiale della pubblicazione Albo N. 905/2024- nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - del provvedimento dell’USR per la Lombardia del 7 agosto 2024 inerente al Reclutamento a.s. 2024/25. Ripartizione contingente – Integrazione Pubblicazione dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità – INTEGRAZIONE per reclutamento da Graduatorie ad Esaurimento- nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - dell’avviso prot. 40328 dell’USR Lombardia, del 9.8.2024, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - dell’Avviso prot. 40324 dell’USR Lombardia del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - dell’Avviso prot. 40384 dell’USR Lombardia del 9 agosto 2024, inerenti alle operazioni di reclutamento da gm per l’a.s. 2024/2024, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - del provvedimento prot. 41073 dell’USR Lombardia, del 16 agosto 2024, inerente all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’ a.s. 2024/25, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella sede rispettivamente indicata- nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - del provvedimento prot. 41223 dell’USR Lombardia del 19 agosto 2024 mediante il quale si individua SEDE G.M. 24-25 Turno 3- nella parte lesiva dell’odierno ricorrente; - del provvedimento prot. 41388, dell’USR Lombardia del 20.8.2024, inerente al Reclutamento 2024-25 – Individua GM 2024-25 Turno 1 - Ulteriori scorrimenti – nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - del provvedimento del 30 agosto 2024 dell’USR Lombardia avente ad oggetto “Individua provincia GM 24-25_ulteriore scorrimento”, nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente; - nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti lesivi con cui gli USR hanno ripartito il contingente escludendo gli idonei della graduatoria del concorso straordinario bandito con DD n.510 del 23 aprile 2020 ed eventualmente i contratti medio tempore stipulati con i vincitori e/o gli idonei di graduatorie diverse da quella su menzionata; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della nota prot.0061161 del 29 aprile 2024 del M.I.M. -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione per la formazione del personale scolastico – Uff. III- e avente ad oggetto “indicazioni operative per reclutamento a tempo indeterminato 2024/2025 – graduatorie di merito residue concorsi indetti con i decreti dipartimentali n. 498,499, 520 del 2020; - in ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alle procedure di immissione in ruolo, nella parte lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti; - nonché di tutti gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202501345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'USR per la Lombardia relativi alla ripartizione del contingente e alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti per l'anno scolastico 2024/2025, nonché indicazioni operative ministeriali sulle graduatorie residue

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, docente risultato idoneo nel concorso straordinario bandito con DD 510/2020, ha impugnato gli atti dell'USR Lombardia concernenti la ripartizione del contingente e le successive operazioni di reclutamento per l'anno scolastico 2024/2025, contestandone la lesività nella parte in cui avrebbero escluso gli idonei della graduatoria del concorso straordinario. Con motivi aggiunti ha impugnato anche una nota ministeriale recante indicazioni operative per il reclutamento a tempo indeterminato e gli ulteriori atti connessi. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto nel merito. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente non aveva le forme necessarie per determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia: non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non rispettava quindi i requisiti richiamati dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, commi 1 e 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., tale dichiarazione costituiva univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha pertanto definito il giudizio in rito senza esaminare il difetto di giurisdizione né le censure di merito. Le spese sono state compensate in ragione delle caratteristiche della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione del ricorrente non è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia, in quanto priva delle forme prescritte.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La mancata notificazione della rinuncia nel termine previsto impedisce di pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice [...] può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche una dichiarazione non idonea a produrre l'estinzione per rinuncia può essere valutata come elemento univoco per accertare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e priva delle forme prescritte non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia.
  • La dichiarazione di rinuncia formalmente inidonea può nondimeno costituire, insieme al comportamento processuale della parte, un argomento univoco per accertare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non deve esaminare le eccezioni preliminari e le censure di merito non più sorrette da un interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.