Cassazione Civile, Ordinanza n. 25520/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dello studio professionale volta a ottenere il pagamento di € 27.059,10 quale compenso per prestazioni di tenuta della contabilità e assistenza fiscale rese in favore dei due clienti. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i clienti deducevano due censure: con il primo motivo contestavano che la Corte d'appello avesse ritenuto presunto il conferimento dell'incarico allo studio, sostenendo di aver sempre negato di essersi obbligati verso di esso; con il secondo motivo lamentavano che fosse stato affermato il credito dello studio in assenza, nel giudizio di merito, della produzione dello statuto e di un mandato scritto proveniente dalla società per la quale le prestazioni sarebbero state svolte. La doglianza, nella sostanza, mirava a contestare l'esistenza e/o la riferibilità soggettiva del rapporto professionale e del relativo credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non attaccassero davvero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una valutazione di merito: da un lato, il rilievo documentale delle dichiarazioni fiscali recanti il codice fiscale dello studio quale intermediario; dall'altro, la stessa impostazione difensiva degli appellanti, che aveva mostrato di contestare non tanto l'esistenza del rapporto, quanto la sua riferibilità allo studio associato anziché al singolo professionista. La Cassazione ha quindi osservato che i ricorrenti si limitavano a proporre una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
consente la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore, qui condivisa dal collegio.
art. 360 c.p.c.
stanti i limiti di deduzione dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c.
in sede di legittimità non è possibile sollecitare una nuova valutazione del fatto, ma solo dedurre i vizi tipizzati dal codice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare la motivazione di merito mediante una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione del fatto, quando il giudice di appello abbia fondato la decisione su elementi documentali e sulla valutazione complessiva della difesa svolta in causa.
- Se il giudice di merito accerta l'esistenza del rapporto professionale e la riferibilità del credito sulla base di documenti prodotti e del complessivo comportamento processuale delle parti, tale apprezzamento integra valutazione di fatto sottratta al riesame di legittimità, salvo specifica denuncia dei vizi consentiti.
- La contestazione che investe non l'esistenza dell'incarico, ma solo il soggetto titolare del credito professionale, deve essere chiaramente e specificamente dedotta nei gradi di merito; altrimenti il giudice può valorizzare la strategia difensiva della parte per ricavare la prova della riferibilità del rapporto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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