Cassazione Civile, Sentenza n. 7918/2020 del 20/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
Per la campagna agricola del 1989, la cooperativa aveva ricevuto dai soci conferimenti di grano duro, costituiti in pegno presso il Banco di Napoli per garantire un finanziamento richiesto dalla cooperativa e destinato a corrispondere ai soci acconti sui prodotti conferiti. Il grano, custodito presso i silos di un’impresa, fu sottratto da ignoti. La banca agì per il recupero del credito nei confronti della cooperativa e dei soci fideiussori; la controversia fu definita con una transazione, approvata dall’assemblea, che prevedeva il pagamento da parte della cooperativa di Lire 2.075.000.000 in più rate. La cooperativa convenne i soci per ottenere il rimborso delle somme riferibili alle rispettive posizioni, sostenendo di avere agito quale loro mandataria e invocando anche il mandato irrevocabile a vendere. Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, rigettò le domande principali e riconvenzionali. La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata il 18 novembre 2014, rigettò l’appello principale e dichiarò assorbiti o inammissibili gli appelli incidentali. La cooperativa ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1705, 1710, 1719, 1720, 2514 e 2530 c.c., sostenendo che la dichiarazione sottoscritta dai soci e lo statuto configurassero un mandato comprensivo dell’accensione del finanziamento e che i soci dovessero rimborsare le anticipazioni. Con il secondo dedusse l’omesso esame di un fatto decisivo e l’inesistenza o apparenza della motivazione in ordine agli atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che le comunicazioni inviate ai soci avessero conservato il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse negato in astratto la possibilità di un mandato tra socio e cooperativa, ma avesse accertato in fatto che il mandato conferito riguardava la vendita collettiva e le operazioni accessorie, non l’accensione del finanziamento. La diversa lettura della dichiarazione d’impegno proposta dalla cooperativa sollecitava una nuova valutazione dei documenti e delle risultanze di causa, riservata al giudice di merito e non proponibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all’art. 2514 c.c.: la responsabilità per le obbligazioni sociali grava sulla cooperativa, salvo la speciale previsione contemplata dalla norma, non invocata nel caso; non risultava neppure dedotta una clausola statutaria che imponesse ai soci il rimborso degli oneri della società. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il richiamo all’art. 2530 c.c. era giuridicamente improprio, poiché la disciplina dei conferimenti non regola un eventuale obbligo statutario di rimborso alla cooperativa di somme versate a terzi. La decisione è stata tuttavia confermata perché il giudice d’appello aveva escluso l’esistenza di disposizioni statutarie che prevedessero ulteriori responsabilità dei soci per i debiti sociali. Le comunicazioni invocate dalla cooperativa, riferite genericamente a obblighi derivanti da rapporti di conferimento rimasti aperti, non contenevano una pretesa sufficientemente determinata né un’intimazione o richiesta di adempimento idonea a costituire in mora i destinatari e a interrompere la prescrizione. I fatti dedotti come non esaminati non erano quindi decisivi e la motivazione non era apparente. Nessuna spesa è stata liquidata; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 1703, 1705, 1710, 1719 e 1720 c.c.
La Corte di appello non ha affatto escluso che si possa ipotizzare, in astratto, un mandato del singolo socio nei confronti della cooperativa: e infatti ha ritenuto che esso si configurasse con riguardo alla vendita collettiva e alle accessorie operazioni di classificazione e di liquidazione dei beni. Ha invece negato che tale mandato fosse stato conferito, in concreto, con riguardo all’accensione del finanziamento, che qui interessa.
Le norme sul mandato non fondano l’obbligo di rimborso delle anticipazioni se il giudice di merito ha accertato che, in concreto, il mandato conferito dal socio non comprendeva l’accensione del finanziamento da cui derivano le somme pretese.
art. 2514 c.c.
Infatti, in detti enti per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, salvo l’eventuale speciale previsione, contenuta nell’atto costitutivo, di una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento.
Nelle cooperative a responsabilità limitata i soci non rispondono delle obbligazioni sociali verso i terzi, salvo la speciale previsione contemplata dalla norma. La regola non impedisce, in astratto, una disciplina statutaria dei rapporti interni che imponga ai soci specifici rimborsi alla cooperativa, ma nel caso concreto una simile previsione non era stata dedotta.
art. 2530 c.c. (testo vigente ratione temporis)
In realtà, il richiamo all’art. 2530, appare improprio, in quanto la previsione di obblighi statutari aventi ad oggetto il rimborso, in favore della cooperativa, e da parte dei soci, degli importi che questa si sia impegnata a versare a terzi è cosa ben diversa dall’obbligazione del socio di effettuare i conferimenti previsti nell’atto costitutivo.
La disciplina dell’obbligazione del socio di effettuare i conferimenti, compresa la relativa prescrizione, non si applica automaticamente a un distinto obbligo statutario di rimborsare alla cooperativa somme pagate a terzi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Non coglie allora nel segno la denunciata violazione e falsa applicazione delle norme codicistiche in tema di mandato, avendo riguardo alla concessione del finanziamento, giacchè l’operatività delle richiamate disposizioni è stata disconosciuta, a monte, sulla scorta della ritenuta insussistenza di un tale negozio: ciò di cui la ricorrente si duole è, in definitiva, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi palesemente estranea alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
La censura di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito mediante la valutazione delle risultanze processuali.
art. 2697 c.c.
Gli atti in questione si connotano, invece, non solo per l’enunciazione di obblighi assolutamente indeterminati nel contenuto (che la ricorrente non si mostra in grado di correlare a disposizioni statutarie che imponessero un qualche specifico rimborso da parte dei soci: disposizioni che del resto, come si è visto, la Corte di appello nega si configurino in concreto), ma anche e soprattutto per non avere la consistenza propria di una costituzione in mora.
Non è sufficiente invocare comunicazioni generiche per provare l’esistenza e l’interruzione di un credito: occorre individuare un obbligo di rimborso specifico e gli atti idonei a far valere quel diritto verso il debitore.
art. 2943 c.c.
E infatti, per produrre l’interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l’uso di formule solenni, nè l’osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L’atto stragiudiziale interrompe la prescrizione quando identifica il debitore, esplicita la pretesa e contiene una richiesta scritta di adempimento che manifesti in modo inequivocabile la volontà del creditore di far valere il diritto, costituendo in mora il destinatario; non sono necessarie formule solenni.
art. 360, n. 5, c.p.c.
In conclusione, ove pure si guardi alla prescrizione, va escluso che sul punto la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè i fatti di cui si lamenta l’omesso esame non hanno l’attributo della decisività; e deve del pari negarsi che la pronuncia sia censurabile per mancante o apparente motivazione, giacchè essa reca precisa menzione dell’insussistenza di atti interruttivi della prescrizione (tali non potendo considerarsi, per quanto appena detto, le comunicazioni invocate dall’istante).
Il vizio di omesso esame non ricorre per fatti privi di decisività; non è apparente la motivazione che indica chiaramente l’assenza di atti interruttivi, se le comunicazioni prodotte non hanno i requisiti per produrre tale effetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione della dichiarazione negoziale e la ricostruzione della concreta estensione del mandato, quando compiute dal giudice di merito sulla base dei documenti e delle risultanze processuali, non possono essere contestate in cassazione come violazione di legge al solo fine di ottenere una diversa valutazione del fatto.
- Nelle cooperative a responsabilità limitata le obbligazioni sociali verso i terzi fanno capo alla società, salvo la speciale responsabilità sussidiaria e solidale prevista dall’atto costitutivo nei casi contemplati dalla legge. Un obbligo interno dei soci di rimborsare alla cooperativa somme versate a terzi richiede una specifica base statutaria e non coincide con l’obbligo di effettuare i conferimenti.
- La disciplina della prescrizione prevista per l’obbligazione del socio di effettuare i conferimenti non si estende, per ciò solo, a un distinto obbligo di rimborso di somme pagate dalla cooperativa a terzi.
- Per interrompere la prescrizione mediante un atto stragiudiziale occorrono l’individuazione del debitore, l’esplicitazione della pretesa e una richiesta scritta di adempimento che manifesti inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto e sia idonea a costituire in mora il destinatario; non sono richieste formule solenni.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto non è decisivo per la controversia; la motivazione non è apparente se la sentenza espone chiaramente perché gli atti invocati non hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
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