Cassazione Penale, Sentenza n. 32155/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per diffamazione aggravata sostenendo: 1) mancanza di prova che le e-mail offensive fossero giunte a conoscenza di piu' persone (incidendo sul requisito del numero di destinatari per la diffamazione); 2) applicazione erronea dell'art. 599 c.p. (provocazione non punibile), ritenendo che la reazione non richieda contemporaneità ma solo contiguità temporale con lo stato d'ira provocato da Trapasso per la modifica di un banner; 3) estinzione del reato per prescrizione, dal momento che sarebbero trascorsi sette anni e sei mesi dalla consumazione e la recidiva non sarebbe stata correttamente considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi nella sostanza o per inammissibilità: il primo motivo (sul numero di destinatari) è infondato perché le e-mail erano inviate all'indirizzo della 'direzione' della testata, ufficio presumibilmente composto da piu' persone; il secondo motivo è inammissibile per genericità e non coglie la ratio della decisione di merito sulla provocazione; il terzo motivo (prescrizione) è infondato perché, ai fini della prescrizione, devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale (la recidiva specifica infraquinquennale applicata dal Tribunale aumenta il massimo ed il termine di prescrizione) e il termine massimo non è ancora decorso. Tuttavia la Corte ha ritenuto inesistente l'aggravante del "mezzo di pubblicità" prevista dal terzo comma dell'art. 595 c.p.: l'uso della posta elettronica, pur idonea a mettere il messaggio a conoscenza di piu' persone, non è di per sé un mezzo astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di soggetti come richiede l'aggravante (diverso è il caso di pubblicazione su sito internet pubblico o profilo Facebook accessibile a tutti). Per tale ragione la Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza limitatamente a detta aggravante e ha annullato la parte sanzionatoria (pena detentiva) rimettendo gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame sulla determinazione della pena (valutando anche l'eventuale applicazione di pena pecuniaria e la revoca della sospensione condizionale). Nel resto la sentenza impugnata è confermata.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La norma incrimina la diffamazione; il terzo comma prevede un'aggravante se il fatto è commesso con mezzo di pubblicità. La Corte ha distinto tra comunicazione a piu' persone (sufficiente per il reato) e l'aggravante del mezzo di pubblicità, richiedendo per quest'ultima un mezzo astrattamente idoneo a raggiungere il "pubblico" (numero indeterminato di soggetti). L'invio di e-mail dirette a un ufficio non equivale automaticamente a "mezzo di pubblicità".
art. 599 cod. pen. (provocazione non punibile)
La causa di non punibilità per provocazione può applicarsi anche in forma putativa se l'errore sull'illiceità del fatto altrui è ragionevole. Tuttavia deve essere provato che la condotta altrui costituisse una provocazione rilevante; nel caso di specie la Corte di merito ha escluso tale fatto ingiusto, motivo per cui la doglianza del ricorrente è irrilevante.
art. 157 cod. pen. (esclusione dell'incidenza del giudizio di bilanciamento sulla pena massima)
Stabilisce che il giudizio di bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.) non incide sulla determinazione della pena edittale massima: pertanto per il calcolo della prescrizione vanno considerate le aggravanti ad effetto speciale anche se, nel bilanciamento, sono risultate subvalenti.
art. 161 cod. pen. (determinazione del termine di prescrizione)
Serve per il calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale massima. Nel caso la recidiva specifica infraquinquennale ha portato il massimo a nove anni, rendendo non decorso il termine di prescrizione.
art. 69 cod. pen. (bilanciamento delle circostanze)
Regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti per la determinazione della pena; la Corte ricorda che tale bilanciamento non modifica la pena massima ai fini della prescrizione (cfr. art. 157 c.p.).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Consente di censurare la motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte ha valutato il primo motivo alla luce dei principi giurisprudenziali sulla comunicazione a piu' persone e l'ha ritenuto infondato.
Massime di principio
- Per la configurazione della diffamazione è necessario che l'offesa sia comunicata a piu' persone oppure trasmessa in modo da risultare sicuramente a conoscenza di altri; l'invio a un indirizzo di 'direzione' aziendale può soddisfare questo requisito se tale ufficio è presumibilmente composto da piu' persone.
- L'aggravante del "mezzo di pubblicità" (art. 595, comma 3) richiede un mezzo astrattamente idoneo a raggiungere il pubblico indeterminato (es. pubblicazione su sito web accessibile a tutti o su profilo social pubblico), non è sufficiente il mero fatto che il mezzo abbia effettivamente portato il messaggio a piu' persone.
- La causa di non punibilità per provocazione può essere anche putativa, ma deve emergere con chiarezza che la reazione dell'imputato sia stata ragionevole e proporzionata allo stato d'ira provocato; argomentazioni generiche sono inammissibili in cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione rilevano le aggravanti ad effetto speciale ai fini della determinazione del massimo edittale anche se, nel giudizio di bilanciamento, sono state ritenute subvalenti rispetto alle attenuanti.
- Il giudice d'appello e la Corte di cassazione possono escludere d'ufficio un'aggravante ritenendola non sussistente sulla base della ricostruzione di merito, senza violare il principio devolutivo, nell'ottica del principio iura novit curia.
- Se l'esclusione di un'aggravante comporta una riduzione di competenza (es. passaggio al giudice di pace), la pronuncia di merito va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e gli atti vanno rimessi per la determinazione della pena da parte dell'autorità competente.
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