Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto esecutato proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei suoi confronti, deducendo che il bene pignorato era compreso in un fondo patrimoniale e che, ai sensi dell'art. 170 c.c., non sarebbe stato aggredibile perché il credito azionato era estraneo ai bisogni della famiglia. L'opposizione veniva respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi di ricorso avverso la sentenza di secondo grado, ma la Corte non esaminava il merito delle censure perché rilevava l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito rispetto ai termini processuali applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione, notificato il 21/9/2018, era stato depositato solo il 23/7/2020; pertanto, oltre il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. e comunque oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, senza sospensione feriale. Non essendovi difese dell'intimato, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
richiamato dal ricorrente quale limite all'espropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma.
art. 325 c.p.c.
indicato come termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, non sospeso nel periodo feriale.
art. 369, comma 1, c.p.c.
norma posta a fondamento dell'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede, in caso di definizione sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato già versato per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine comporta improcedibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, resta assorbito ogni scrutinio sulle censure sostanziali dedotte dal ricorrente.
- Ai fini del termine per impugnare, il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. opera dalla notificazione della sentenza impugnata e non è sospeso nel periodo feriale.
- In caso di definizione sfavorevole del ricorso per cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →