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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della nota prot. n. C0176S25 del 19 novembre 2025, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata alla controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4); 2) del verbale del 16 settembre 2025 recante valutazione delle offerte tecniche; 3) del verbale del 29 settembre 2025 concernente la valutazione delle offerte economiche ed attribuzione dei punteggi totali; 4) del verbale del 30 settembre 2025 relativo alla verifica dei costi della manodopera e dell’equivalenza delle tutele contrattuali ex art. 11, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; 5) ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli ulteriori documenti della lex specialis; 6) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o consequenziale ancorché non noto; B) la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il conseguente accertamento del diritto al subentro della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione alla prima classificata della gara per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina, unitamente agli atti di valutazione delle offerte e alla verifica dell'equivalenza del CCNL e dei costi della manodopera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost., 3 l. n. 241/1990, 11 e 41 nonché degli artt. 4 e 5 dell'allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 11 del disciplinare, oltre a eccesso di potere, sostenendo che il CCNL ANASTE indicato dall'aggiudicataria non fosse equivalente, sotto il profilo economico e normativo, al CCNL Cooperative sociali indicato dalla stazione appaltante. La ricorrente ha prospettato tale non equivalenza mediante il confronto tra singole clausole e il conteggio degli scostamenti rispetto ai parametri della circolare INL n. 2/2020 e del bando-tipo ANAC n. 1/2023. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost., 3 e 7 l. n. 241/1990, 41 e 110 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 del disciplinare, nonché eccesso di potere, contestando la mancata attivazione della verifica di anomalia e la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria. In particolare, ha denunciato una sovrastima delle ore effettivamente lavorabili, la mancata considerazione di assenze e altre ore non lavorate, l'erronea previsione dei costi delle sostituzioni e il mancato computo come straordinarie delle ore eccedenti l'orario contrattuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha affermato che la verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello proposto dall'operatore economico non può consistere in un raffronto meramente numerico e atomistico tra le singole clausole, né nel semplice conteggio degli scostamenti rispetto a parametri tabellari. La verifica deve essere complessiva, riguardare congiuntamente gli aspetti economici e normativi, essere condotta secondo i principi propri della verifica di congruità dell'offerta e accertare che il trattamento dei lavoratori non sia eccessivamente inferiore e che vi sia corrispondenza o almeno confrontabilità tra le mansioni del CCNL applicato e le prestazioni oggetto dell'appalto. Il verbale impugnato ha seguito tale criterio globale e la ricorrente si è limitata a enumerare differenze senza dimostrarne il rilievo effettivo né l'illogicità o l'erroneità manifesta della valutazione della stazione appaltante. Il Tribunale ha inoltre rilevato che le tabelle ministeriali esprimono il costo medio del lavoro e non definiscono necessariamente le singole componenti strutturali del trattamento economico. Quanto al secondo motivo, non sussisteva l'obbligo di attivare la verifica di anomalia, poiché l'offerta dell'aggiudicataria aveva conseguito, prima della riparametrazione, il 76,9% del punteggio massimo, inferiore alla soglia dell'80% prevista dall'art. 5.11 del disciplinare. Le contestazioni sulle ore lavorative non hanno comunque dimostrato l'inaffidabilità complessiva dell'offerta: la ricorrente non ha quantificato l'incidenza dei maggiori costi rispetto all'utile dell'aggiudicataria né dimostrato che le presunte sottostime avrebbero integralmente eroso l'utile, unico elemento idoneo a evidenziare l'insostenibilità economica. Il sindacato giurisdizionale sulla congruità dell'offerta è limitato ai casi di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, che non sono stati provati. È stata esclusa anche la possibilità di disporre direttamente il subentro, poiché, ove fosse stato necessario, la procedura sarebbe regredita alla fase della verifica di anomalia, non anticipabile dal giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    "gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante"; "la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01"

    Consente all'operatore economico di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché assicuri tutele equivalenti; la verifica deve essere complessiva e svolta secondo le modalità dell'art. 110 e dell'allegato I.01.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    I principi della verifica di anomalia dell'offerta guidano anche il giudizio di equivalenza delle tutele contrattuali; la valutazione deve considerare globalmente la sostenibilità economica e la coerenza tra il CCNL applicato e l'oggetto dell'appalto.

  • artt. 4 e 5, allegato I.01, d.lgs. 36/2023

    I parametri dell'allegato concorrono alla verifica dell'equivalenza, ma non impongono un confronto atomistico né trasformano il numero degli scostamenti in criterio decisivo.

  • art. 5.11 del disciplinare di gara

    "Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti"

    La verifica di congruità opera, secondo la lex specialis, solo per le offerte che raggiungono almeno i quattro quinti dei punteggi previsti, calcolati prima della riparametrazione.

  • art. 34 c.p.a.

    L'annullamento dell'aggiudicazione non comporterebbe automaticamente il subentro quando la procedura dovrebbe regredire alla fase della verifica di anomalia, il cui esito non può essere anticipato dal giudice.

Massime di principio

  • La verifica dell'equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello proposto dall'operatore economico deve essere svolta mediante una valutazione complessiva degli aspetti economici e normativi, considerando il trattamento globale garantito ai lavoratori e la corrispondenza o almeno confrontabilità tra le mansioni previste dal contratto applicato e le prestazioni oggetto dell'appalto; non è sufficiente conteggiare gli scostamenti tra singole clausole o parametri.
  • L'equivalenza delle tutele contrattuali non implica identità tra i contratti collettivi: la presenza di differenze, anche rispetto ai parametri dell'allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023, non dimostra di per sé la non equivalenza, se non ne viene provato il rilievo effettivo nell'ambito della valutazione globale.
  • Quando la lex specialis stabilisce una soglia quantitativa per l'attivazione della verifica di anomalia, la stazione appaltante non è tenuta ad avviare il subprocedimento se l'offerta non raggiunge la soglia prevista, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare.
  • Il giudizio sulla congruità o anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità o erroneità fattuale; chi contesta l'offerta deve fornire elementi pregnanti, evidenti e decisivi, dimostrando anche l'incidenza delle asserite sottostime sulla sostenibilità economica complessiva dell'offerta.
  • La contestazione di singole voci del costo della manodopera non dimostra l'insostenibilità dell'offerta se il ricorrente non quantifica i maggiori costi e non prova che essi siano idonei a erodere integralmente l'utile dell'aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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