Sentenza n. 1411/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 542/2023, pubblicata il 22 novembre 2023 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ordinando al Ministero di consentire la generazione dei buoni spesa corrispondenti. Il ricorrente lamentava la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva l’ottemperanza, oltre alle spese. Il Ministero ha riferito che il 25 febbraio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto; dopo l’ordine istruttorio del TAR di documentare l’adempimento e chiarire la data dell’accredito, il ricorrente ha confermato che le spettanze erano state erogate dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, facendo venir meno il contrasto tra le parti. Ha posto a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, una quota delle spese, liquidata in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, compensando la parte restante. Nel determinare la quota ha considerato sia l’adempimento, seppure tardivo, e il comportamento collaborativo del Ministero, sia il carattere seriale e standardizzato di numerosi giudizi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che comporta una ripartizione dell’impegno professionale e giustifica un adeguamento dei compensi. Ha richiamato, per la ratio, il criterio dell’art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 relativo all’assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Angelo Lo Magno ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 542/2023, pubblicata in data 22.11.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Brescia ha così statuito
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa e viene meno il contrasto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta
Il TAR richiama per analogia la regola sull’assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale per giustificare una liquidazione contenuta dei compensi in controversie seriali, caratterizzate da posizioni e questioni identiche e da modalità di gestione standardizzate.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, viene meno il contrasto tra le parti e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di adempimento tardivo del giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione che ha dato causa al giudizio.
- Nel liquidare le spese di controversie seriali, il giudice può considerare la standardizzazione delle attività e l’identità delle posizioni e delle questioni trattate per adeguare proporzionalmente il compenso, richiamando per analogia il criterio previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 per l’assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale.
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