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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2462/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Nel 2000 un radiologo omise di diagnosticare al paziente un timoma maligno. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 28 giugno 2010, accertò la responsabilità professionale del medico e condannò in solido con lui l’AUSL di Latina a risarcire il paziente, liquidando Euro 426.705,62 per danno non patrimoniale da riduzione delle chance di sopravvivenza ed Euro 192.114,00 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, con obbligo delle assicuratrici di manleva. La Corte d’appello di Roma, decidendo i gravami del paziente e di una compagnia assicuratrice, rigettò la domanda relativa alla capacità lavorativa specifica e rideterminò in Euro 626.436,02 il danno non patrimoniale, ritenendo omogeneo il pregiudizio alla salute anche nella proiezione futura sulla possibilità di sopravvivenza. Il paziente ha proposto cinque motivi: (1) ha contestato la quantificazione del danno e l’adozione della percentuale d’invalidità del 50% indicata dal CTU, anziché del 90% prospettato dal CTP; (2) ha censurato l’esclusione della documentazione allegata dal CTP alle note critiche e la sua ritenuta inammissibilità in appello, invocando il valore probatorio della consulenza di parte e l’art. 116 c.p.c.; (3) ha lamentato il mancato riconoscimento del danno da invalidità totale e parziale, sostenendo che le relative voci fossero provate dalla CTU e che fossero stati previsti ulteriori interventi chirurgici; (4) ha denunciato il rigetto del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica, invocando la presunzione ricavabile dall’elevata invalidità e sostenendo inoltre che sul riconoscimento di tale danno si fosse formato giudicato interno; (5) ha contestato la mancata attualizzazione al 2017 della liquidazione effettuata sulla base delle Tabelle di Milano del 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il ricorso non indicava espressamente i motivi della sentenza impugnata e, per i primi tre motivi, che non identificava e localizzava adeguatamente gli atti e i documenti invocati; le censure prospettavano inoltre una diversa valutazione delle risultanze di causa, non un’erronea interpretazione o applicazione della legge. Ha escluso che fosse stato indicato un fatto storico decisivo omesso, precisando che la consulenza tecnica di parte, in quanto tale, non è un fatto storico e che l’adesione del giudice alle conclusioni del CTU, in assenza di critiche tempestive e specifiche non meramente oppositive, può esaurire l’obbligo motivazionale. Il terzo motivo è stato ritenuto anche generico. Il quarto motivo è infondato quanto alla pretesa prova presuntiva del danno da riduzione della capacità lavorativa generica: la percentuale d’invalidità permanente del 50%, da sola, non bastava, in mancanza di allegazioni sull’attività lavorativa, sulle attitudini, sulla formazione e sulle potenzialità professionali del danneggiato. La parte del motivo relativa al giudicato interno è stata dichiarata inammissibile, perché non erano state riportate la motivazione della sentenza di primo grado né le ragioni dell’appello della compagnia. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo indicate le ragioni aritmetiche per cui l’attualizzazione e i criteri relativi agli interessi compensativi avrebbero condotto a un importo superiore ai 626.436,02 Euro liquidati; la sentenza d’appello aveva indicato come base di calcolo Euro 471.038,00 e richiamato i principi delle Sezioni Unite del 1995. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore di ciascuna controricorrente, liquidate in Euro 2.800 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso si espone a un primo rilievo di aspecificità, risultando del tutto mancante l’indicazione dei motivi posti a fondamento della sentenza impugnata, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.; il ricorso li postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione, così in sostanza inammissibilmente demandando a questa Corte di individuare quelli cui ogni motivo si riferisce.

    Il ricorso per cassazione deve indicare espressamente i motivi sui quali si fonda la decisione impugnata; non può rimettere alla Corte l’individuazione dei capi e delle ragioni cui si riferiscono le censure.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente si limita invero a richiamare la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte, nonchè non meglio precisati documenti allegati a quest’ultima, su cui poggia le proprie critiche (peraltro meramente assertive di una percentuale maggiore di invalidità permanente rispetto a quella ritenuta in sentenza sulla scorta della c.t.u.) senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso – almeno per la parte che interessa in questa sede – e senza nemmeno puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è come noto al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame.

    Chi fonda il ricorso su atti o documenti deve riprodurne la parte rilevante e indicare puntualmente dove e quando siano stati prodotti, consentendone l’esame alla Corte; la mancanza di tali indicazioni comporta l’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

    La violazione di legge è configurabile quando si contesta l’interpretazione della fattispecie astratta o la sussunzione giuridica di un fatto incontroverso; non consente invece di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma processuale (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo nell’ipotesi – certamente non ravvisabile nella specie – in cui il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile come error in procedendo solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione fuori dai casi di prova legale, oppure sottopone a prudente apprezzamento una prova soggetta a regime diverso; non basta contestare il peso attribuito alle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata menzione o valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. Il ricorrente deve identificare il fatto, la sua fonte, la discussione processuale e la decisività.

  • art. 1226 c.c.

    Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

    La perdita patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa può essere accertata presuntivamente e liquidata equitativamente quando la gravità dell’invalidità e gli elementi del caso rendano altamente probabile la perdita di reddito; la sola percentuale d’invalidità non supplisce alla mancanza di allegazioni sulle attività, attitudini e potenzialità lavorative della vittima.

  • art. 1223 c.c.

    Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

    La perdita di capacità lavorativa e il conseguente pregiudizio patrimoniale sono risarcibili quando ne sia accertata, anche per presunzioni, la derivazione causale dalla menomazione; non è sufficiente invocare in astratto un’elevata invalidità senza elementi relativi alla concreta capacità di lavoro e di guadagno.

  • art. 345 c.p.c.

    La documentazione prodotta dal consulente di parte attrice in allegato alle note critiche alla relazione, al fine di contestare la determinazione delle percentuali di invalidità permanente, non essendo stata questa fatta propria dal difensore per integrare la domanda di danni o specificare l’aggravamento delle condizioni di vita, neanche al momento della precisazione delle conclusioni davanti al tribunale e per avere ritenuto tale domanda inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c.

    Nel caso concreto la decisione d’appello aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta in appello e la documentazione invocata non era stata tempestivamente fatta propria dal difensore per integrare la domanda o specificare l’aggravamento; la Cassazione non ha però enunciato un autonomo principio interpretativo dell’art. 345 c.p.c., avendo dichiarato inammissibili le censure relative.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

    La specificità e completezza dei motivi di ricorso sono necessarie affinché l’atto di impugnazione possa raggiungere il proprio scopo, secondo il principio generale per cui è nullo l’atto privo dei requisiti formali indispensabili.

  • art. 378 c.p.c.

    Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.

    Le memorie ex art. 378 c.p.c. servono ad argomentare motivi già proposti e difese già svolte, non a integrare le allegazioni mancanti; perciò il motivo di cassazione deve contenere già tutti i fatti e le circostanze necessari a renderlo specifico.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove o di ricostruzione diversa della fattispecie concreta; la contestazione della valutazione di merito deve rispettare i limiti del vizio motivazionale ammesso in cassazione.
  • Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo occorre individuare un accadimento storico esterno al processo, indicarne la fonte, precisare come e quando sia stato discusso e illustrarne la decisività. La consulenza tecnica di parte, considerata in quanto tale, è un elemento istruttorio e non un fatto storico.
  • Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del CTU può assolvere l’obbligo motivazionale indicandone le fonti, senza confutare singolarmente le osservazioni del CTP quando queste siano state considerate e le critiche non siano tempestive, specifiche e non meramente oppositive.
  • Il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa può essere accertato anche per presunzioni e liquidato equitativamente quando gli elementi del caso rendano altamente probabile la perdita reddituale; l’elevata percentuale d’invalidità, isolatamente considerata, non basta se mancano allegazioni sull’attività lavorativa, sulle attitudini e sulle potenzialità professionali del danneggiato.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare i motivi della decisione impugnata cui si riferiscono le censure e riprodurre o localizzare con precisione gli atti e i documenti posti a loro fondamento; l’omissione di tali indicazioni determina inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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