Cassazione Civile, Ordinanza n. 18818/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)
La controversia
La controversia trae origine da domande proposte da medici specializzandi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento/indennizzo da omesso o tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione medica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande ritenendo maturata la prescrizione della pretesa risarcitoria a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte d’appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l’appello principale ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., compensando le spese anche per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della Presidenza del Consiglio. In Cassazione, il gruppo di medici ha dedotto violazione di norme interne, del diritto UE, della CEDU e delle disposizioni sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo non dovesse coincidere con il 27 ottobre 1999; la Presidenza del Consiglio ha a sua volta impugnato la statuizione sulle spese della Corte d’appello, censurando la compensazione disposta nonostante la manifesta infondatezza dell’appello principale e l’assenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici specializzandi, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui, per i soggetti che avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990-1991, la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha quindi reputato inammissibile anche il ricorso della singola specializzanda per le medesime ragioni. Ha invece accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio, ritenendo illegittima la compensazione delle spese di appello: non vi era soccombenza reciproca, perché l’appello incidentale tardivo, divenuto inefficace a seguito dell’inammissibilità dell’appello principale, non poteva fondare la compensazione; inoltre l’appello incidentale era sostanzialmente condizionato e mirava solo a difendere l’esito favorevole della decisione di primo grado con una diversa ragione. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al capo spese e, decidendo nel merito, ha condannato i medici specializzandi a rifondere alla Presidenza del Consiglio le spese del grado di appello e quelle di legittimità. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
art. 348-ter c.p.c.
l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile in cassazione solo per vizi propri; nel caso di specie è stata censurata la statuizione sulle spese
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo dei ricorrenti principali per violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
base del motivo della Presidenza del Consiglio contro la regolazione delle spese
art. 360-bis c.p.c.
richiamato per sostenere l’inammissibilità del ricorso principale in presenza di giurisprudenza consolidata
art. 335 c.p.c.
utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi connessi
art. 334, comma 2, c.p.c.
l’appello incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come integrata dalla Corte costituzionale
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore
art. 11 l. n. 370 del 1999
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, facendo decorrere da quella data la certezza della mancata ulteriore attuazione normativa
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato dai ricorrenti come fonte del diritto alla remunerazione
artt. 2934, 2935 e 2948 c.c.
invocati in tema di prescrizione; la Corte ribadisce che il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per le posizioni interessate
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti
art. 11 Cost.
richiamato nei motivi dei ricorrenti
art. 12 preleggi
richiamato dai ricorrenti
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dai ricorrenti come parametro sovranazionale
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti
Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE
direttive in materia di compenso dei medici specializzandi, la cui tardiva e incompleta trasposizione ha generato la pretesa risarcitoria
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo europeo
art. 1 l. n. 228 del 2012
ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
la Consulta ha ampliato i casi di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva ulteriori analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre, per le posizioni interessate, dalla data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, poiché da quel momento i destinatari esclusi dall’intervento normativo hanno acquisito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emesso ulteriori atti di adempimento.
- L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri e, quanto al capo sulle spese, la censura è ammissibile se investe direttamente la violazione delle regole processuali sulla regolazione delle spese.
- L’appello incidentale tardivo, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile o improcedibile, perde efficacia e non può essere valorizzato per fondare una soccombenza reciproca.
- La compensazione delle spese richiede una base legale effettiva: non basta il mero riferimento implicito all’esito del gravame incidentale, se questo è rimasto inefficace o assorbito; in mancanza, la decisione sulle spese viola l’art. 92 c.p.c.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la statuizione sulle spese e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando direttamente le spese del grado e del giudizio di legittimità.
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