Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18818/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)

La controversia

La controversia trae origine da domande proposte da medici specializzandi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento/indennizzo da omesso o tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione medica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande ritenendo maturata la prescrizione della pretesa risarcitoria a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte d’appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l’appello principale ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., compensando le spese anche per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della Presidenza del Consiglio. In Cassazione, il gruppo di medici ha dedotto violazione di norme interne, del diritto UE, della CEDU e delle disposizioni sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo non dovesse coincidere con il 27 ottobre 1999; la Presidenza del Consiglio ha a sua volta impugnato la statuizione sulle spese della Corte d’appello, censurando la compensazione disposta nonostante la manifesta infondatezza dell’appello principale e l’assenza di soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici specializzandi, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui, per i soggetti che avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990-1991, la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha quindi reputato inammissibile anche il ricorso della singola specializzanda per le medesime ragioni. Ha invece accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio, ritenendo illegittima la compensazione delle spese di appello: non vi era soccombenza reciproca, perché l’appello incidentale tardivo, divenuto inefficace a seguito dell’inammissibilità dell’appello principale, non poteva fondare la compensazione; inoltre l’appello incidentale era sostanzialmente condizionato e mirava solo a difendere l’esito favorevole della decisione di primo grado con una diversa ragione. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al capo spese e, decidendo nel merito, ha condannato i medici specializzandi a rifondere alla Presidenza del Consiglio le spese del grado di appello e quelle di legittimità. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile in cassazione solo per vizi propri; nel caso di specie è stata censurata la statuizione sulle spese

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo dei ricorrenti principali per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del motivo della Presidenza del Consiglio contro la regolazione delle spese

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per sostenere l’inammissibilità del ricorso principale in presenza di giurisprudenza consolidata

  • art. 335 c.p.c.

    utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi connessi

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l’appello incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come integrata dalla Corte costituzionale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, facendo decorrere da quella data la certezza della mancata ulteriore attuazione normativa

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    richiamato dai ricorrenti come fonte del diritto alla remunerazione

  • artt. 2934, 2935 e 2948 c.c.

    invocati in tema di prescrizione; la Corte ribadisce che il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per le posizioni interessate

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 11 Cost.

    richiamato nei motivi dei ricorrenti

  • art. 12 preleggi

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dai ricorrenti come parametro sovranazionale

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti

  • Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE

    direttive in materia di compenso dei medici specializzandi, la cui tardiva e incompleta trasposizione ha generato la pretesa risarcitoria

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo europeo

  • art. 1 l. n. 228 del 2012

    ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

    la Consulta ha ampliato i casi di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 2018

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva ulteriori analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre, per le posizioni interessate, dalla data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, poiché da quel momento i destinatari esclusi dall’intervento normativo hanno acquisito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emesso ulteriori atti di adempimento.
  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri e, quanto al capo sulle spese, la censura è ammissibile se investe direttamente la violazione delle regole processuali sulla regolazione delle spese.
  • L’appello incidentale tardivo, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile o improcedibile, perde efficacia e non può essere valorizzato per fondare una soccombenza reciproca.
  • La compensazione delle spese richiede una base legale effettiva: non basta il mero riferimento implicito all’esito del gravame incidentale, se questo è rimasto inefficace o assorbito; in mancanza, la decisione sulle spese viola l’art. 92 c.p.c.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la statuizione sulle spese e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando direttamente le spese del grado e del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.