Cassazione Civile, Ordinanza n. 08320/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di negatoria servitutis con cui il proprietario di un fondo chiedeva di accertare l’inesistenza di un diritto di passaggio esercitato sul proprio terreno da più vicini. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda negatoria e rigettato la riconvenzionale di usucapione della servitù, ritenendo mancante il requisito dell’apparenza del diritto reale. In appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto provato il possesso ultraventennale del passaggio e, valorizzando la presenza di un arco come segno visibile, aveva riconosciuto l’usucapione del diritto di passaggio e rigettato la negatoria; tuttavia aveva al contempo confermato il rigetto della riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, per asserita mancanza di utilitas, poiché il passaggio non avrebbe consentito di raggiungere la strada pubblica. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 1027, 1028, 1061 e 2697 c.c., lamentando che la corte d’appello avesse attribuito rilievo all’arco quale elemento insufficiente a integrare l’apparenza della servitù e avesse reso una motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente sul requisito dell’apparenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli esaminabili congiuntamente, perché la sentenza d’appello conteneva un irriducibile contrasto logico: da un lato affermava l’esistenza di una servitù di passaggio usucapita, dall’altro negava la stessa servitù rigettando la domanda riconvenzionale per difetto di utilitas. La Cassazione ha ribadito che la servitù deve sempre corrispondere a un’utilitas del fondo dominante e che l’accertamento della sua esistenza, anche ai fini dell’usucapione, deve essere unitario e riguardare insieme utilitas, apparenza e possesso utile ad usucapionem. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese, fissando il principio di diritto secondo cui non è possibile riconoscere per eccezione la sussistenza di un diritto reale che sia stata esclusa nel giudizio sull’azione di accertamento della sua esistenza.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione della prova e dei fatti
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza
art. 1027 c.c.
richiamato per definire la servitù come diritto reale che deve corrispondere a un’utilitas del fondo dominante
art. 1028 c.c.
richiamato in tema di contenuto e utilità della servitù
art. 1061 c.c.
richiamato per la servitù apparente e la sua usucapibilità
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sui fatti costitutivi del diritto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per omesso/illogico esame della motivazione
Massime di principio
- L’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio deve essere unitario e riguardare congiuntamente l’utilitas per il fondo dominante, l’apparenza del diritto e il possesso utile ad usucapionem.
- Non è logicamente possibile affermare l’esistenza di una servitù in via di eccezione quando, nel medesimo giudizio, se ne nega l’esistenza sul piano dell’azione di accertamento: il giudice deve mantenere coerenza tra i due profili.
- Ai fini della servitù apparente non basta la mera esistenza del tracciato o di un’opera qualsiasi, occorrendo segni visibili obiettivamente idonei a manifestare il vincolo di asservimento del fondo servente.
- La servitù non può essere riconosciuta se manca l’utilitas per il fondo dominante, poiché tale requisito è essenziale alla configurabilità stessa del diritto reale.
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