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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00382/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e della conseguente domanda di indennità di disoccupazione agricola. La corte d'appello ha ritenuto che il disconoscimento della prestazione derivasse dalla natura non agricola del datore di lavoro, che in giudizio non era stato chiesto l'accertamento del rapporto lavorativo in agricoltura e che non fosse stata proposta una specifica domanda di reiscrizione negli elenchi, non potendo tale richiesta ritenersi implicita nella domanda di prestazione previdenziale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 22 del decreto 7/70 e sostenendo che il termine non era decorso e che l'atto, complessivamente considerato, era volto al riconoscimento del rapporto in agricoltura. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito; che la domanda proposta non aveva oggetto la reiscrizione negli elenchi, neppure in via incidentale; e che il ricorrente non aveva censurato il capo della sentenza che affermava che nessuna reiscrizione era mai stata richiesta. Ha inoltre affermato che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce presupposto essenziale e indefettibile per ottenere le prestazioni previdenziali agricole. In aggiunta, ha osservato che, per quanto consta, si era formato giudicato sui contributi dovuti dall'impresa quale datore non agricolo per il lavoro del ricorrente, circostanza che rendeva inammissibile la domanda di accertamento di un lavoro di diversa natura per il medesimo periodo. Sono state poste spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 22 del decreto 7/70

    Il ricorrente lo invocava per sostenere che il termine per l'azione non fosse decorso e che l'atto fosse finalizzato al riconoscimento del rapporto in agricoltura; la Corte non ha accolto tale lettura, reputando il motivo inammissibile.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per disporre spese irripetibili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta per effetto del raddoppio.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo con specifica critica del relativo capo di sentenza e nei limiti del vizio dedotto.
  • La domanda di prestazioni previdenziali agricole presuppone necessariamente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; in mancanza di una specifica domanda di iscrizione o reiscrizione, la sola richiesta della prestazione non è sufficiente.
  • Se sul rapporto di lavoro e sulla natura del datore si è formato giudicato per il medesimo periodo, è preclusa una nuova domanda volta ad accertare una diversa natura del rapporto per quello stesso periodo.
  • La mancata censura di un capo autonomo della sentenza impugnata comporta inammissibilità del motivo nella parte in cui si fonda su una premessa non validamente devoluta alla Corte.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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