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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21087/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e detenzione/commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), deducendo vizi di motivazione e carenza degli elementi oggettivi e soggettivi: contestava che la disponibilità dei beni contraffatti non potesse essere attribuita a lui, essendo subentrato quale amministratore dopo le date di acquisto indicate dalle fatture; lamentava l'omissione di valutazione delle dichiarazioni liberatorie dei testi; censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità (per età, condizioni di salute, assenza di pericolo di reiterazione); eccepiva la prescrizione dei reati calcolata sulle date di acquisto (marzo-aprile-settembre 2014) anziché sulla data dell'accertamento (20/11/2014); e chiedeva l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato: sequestro il 18/11/2014 presso altra ditta di merce proveniente dalla Toys Center e rinvenimento del capo di imputazione (28.000 pezzi contraffatti) presso la Toys Center il 19/11/2014; la carica di amministratore e liquidatore del ricorrente risultava assunta il 17/09/2014 (iscrizione 1/10/2014), per cui non veniva contestata l'acquisto ma la ricezione/disponebilità dei beni durante il suo incarico; l'assenza di spiegazioni credibili sulla provenienza e destinazione della merce e la confutazione delle dichiarazioni difensive hanno consentito di ritenere il dolo (anche eventuale) della ricettazione e la responsabilità ex art. 474 c.p.; è stata respinta la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità per l'elevato numero di prodotti e la destinazione al mercato dei bambini; l'eccezione di prescrizione è infondata sia perché la data di consumazione dedotta dal ricorrente non è provata né dimostrata congruamente dai documenti (fatture non univocamente riferibili ai beni sequestrati), sia perché il termine di prescrizione per la ricettazione è decennale e perché il termine della detenzione dei prodotti contraffatti è rimasto sospeso per 210 giorni; l'eccezione di applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. è infondata in quanto la norma si applica a reati commessi dal 10/01/2020 e non al fatto del 2014. Conseguentemente la condanna resta confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Ritenuta configurata la ricettazione per la ricezione e la disponibilità di ingente quantità di merce contraffatta rinvenuta nei magazzini della società durante l'incarico dell'imputato; il dolo può essere anche nella forma eventuale quando la presenza massiva della merce e l'assenza di spiegazioni rendono ragionevole la responsabilità

  • art. 474 cod. pen.

    Ritenuta integrata la fattispecie relativa alla detenzione/commercio di prodotti con segni falsi in relazione all'elevato numero di prodotti contraffatti rinvenuti e alla destinazione al mercato; le doglianze generiche del ricorrente sulla motivazione sono state respinte

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per i motivi di ricorso (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto i motivi generici e quindi inammissibili

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Eccezione di improcedibilità elevata dal ricorrente respinta: la norma si applica solo ai reati commessi dal 10/01/2020, mentre i fatti oggetto del processo risalgono al 2014

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa per le ammende per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 157, comma 2 cod. pen.

    Rilevato che la diminuzione di pena prevista per l'eventuale circostanza attenuante speciale non incide sul calcolo del termine di prescrizione della fattispecie principale

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevanza procedurale, non sostanziale

  • D.L. 198/2022, art. 8

    Richiamato in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto; richiamo procedurale

  • legge n.134/2021, art. 2, comma 5

    Richiamata in relazione al calcolo dei termini per l'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto comunque non decorso il termine di un anno e sei mesi per l'eventuale improcedibilità

Massime di principio

  • La sola qualità di amministratore non esclude la responsabilità: se, durante il periodo in cui ricopre la carica, risultano nella società ingenti quantità di merce contraffatta e l'amministratore non fornisce spiegazioni credibili, ciò può integrare la ricezione/possesso rilevante per la ricettazione
  • Per contestare efficacemente una sentenza di merito è necessario proporre censure specifiche e motivate: deduzioni generiche di vizio di motivazione sono inammissibili in cassazione
  • La data delle fatture non è automaticamente la data di consumazione del reato: occorre dimostrare il collegamento univoco tra documenti contabili e i beni oggetto di sequestro per far decorrere il termine di prescrizione da quelle date
  • Il termine di prescrizione per la ricettazione si calcola sulla pena prevista dalla fattispecie comune (termine decennale in caso di pena elevata) e non sulle circostanze attenuanti speciali che diminuiscono la pena ai fini di giudizio
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa se sussistono indici ostativi quali la rilevante quantità della merce e la destinazione al mercato; la valutazione richiede un'analisi concreta e motivata
  • Le eccezioni procedurali nuove (es. improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.) richiedono il rispetto dei presupposti temporali di applicazione e non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori alla data di efficacia della norma
  • Per ottenere l'annullamento per prescrizione in Cassazione occorre che il ricorso sia ammissibile e che le censure consentano di instaurare un valido rapporto di impugnazione; l'inammissibilità per genericità impedisce il riesame e può ostare alla declaratoria di estinzione per prescrizione

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