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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7271 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, considerando due incrementi patrimoniali: l'acquisto di un terreno per Euro 30.212,20 e quello di una imbarcazione da pesca per Euro 155.000,00. Il contribuente sosteneva che l'acquisto dell'imbarcazione fosse stato finanziato da prestiti ricevuti dal padre e da tre fratelli, producendo dichiarazioni sostitutive di atto notorio. La controversia riguardava quindi l'idoneità di tali dichiarazioni e di ulteriori circostanze, quali la disponibilità di liquidità, il pagamento frazionato del prezzo e l'utilizzo dell'imbarcazione da parte dei familiari, a dimostrare che le somme impiegate provenissero da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e fossero state effettivamente possedute per il periodo necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai familiari hanno valore soltanto indiziario e non possono, da sole, provare il finanziamento. La disponibilità di somme liquide è una circostanza insufficiente, perché occorre dimostrare l'origine fiscalmente rilevante delle somme; l'utilizzo dell'imbarcazione da parte dei familiari era già stato ritenuto inidoneo dalla precedente ordinanza di rinvio; il pagamento frazionato del prezzo era una circostanza neutra. Il contribuente avrebbe dovuto fornire idonea documentazione sull'entità e sulla durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ad esempio mediante estratti conto bancari, così da rendere plausibile il collegamento tra tali risorse e le spese contestate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6

    Il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte; l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

    In caso di accertamento sintetico fondato su spese o incrementi patrimoniali, il contribuente deve superare la presunzione dimostrando documentalmente non solo di avere avuto ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e il periodo di possesso. La prova deve rendere plausibile che tali risorse fossero disponibili per finanziare le spese contestate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario.

    Pur essendo esclusa la prova testimoniale formale, le parti possono produrre dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo; tali dichiarazioni hanno tuttavia valore meramente indiziario e non costituiscono prova piena.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito grava sul contribuente, che deve dimostrare con elementi idonei i fatti impeditivi o contrari alla pretesa fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto e alle valutazioni espresse dalla Corte di cassazione. Non può quindi attribuire nuovamente rilievo decisivo, neppure come elemento concorrente, a una circostanza già giudicata inidonea dalla pronuncia di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede, tra i motivi di ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione nei limiti previsti dalla legge.

  • Costituzione, sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale

    Le dichiarazioni di terzi utilizzabili nel processo tributario possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non sono idonee, da sole, a fondare la decisione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la semplice dimostrazione di avere disponibilità economiche non basta: il contribuente deve provare l'origine non imponibile o già tassata delle somme.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche se rese da familiari, hanno normalmente valore indiziario e devono essere corroborate da documentazione oggettiva e verificabile.
  • La prova deve riguardare sia l'ammontare delle risorse sia la durata del loro possesso; estratti conto, bonifici, contratti di prestito, ricevute e tracciabilità bancaria sono strumenti particolarmente rilevanti.
  • L'utilizzo di un bene acquistato dal contribuente da parte di familiari non dimostra, da solo, che questi abbiano finanziato l'acquisto: può al più assumere significati diversi, inclusa una possibile interposizione.
  • Circostanze neutre, come il pagamento rateale o la mera disponibilità di liquidità, non sono sufficienti se non viene spiegato e documentato il loro concreto collegamento con la spesa contestata.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare le statuizioni della Cassazione e non può rivalutare in senso contrario una circostanza già dichiarata inidonea dalla pronuncia rescindente.

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