Cassazione Civile, Ordinanza n. 06362/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un avviso di accertamento per IRAP e IRPEF relativo all’anno 2000. L’avviso era divenuto definitivo per l’estinzione del giudizio di impugnazione. La CTP aveva accolto il ricorso contro la cartella, ma la CTR aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che l’estinzione del giudizio sull’avviso avesse fatto venir meno il processo e consolidato definitivamente la pretesa tributaria. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 1 e 6, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 310 e 393 c.p.c., sostenendo che l’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso, dovuta alla mancata riassunzione dopo rinvio della Cassazione, avrebbe prodotto effetti limitati al thema decidendum oggetto del rinvio; 2) violazione dell’art. 10 l. 212/2000 e degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., contestando l’assunto della CTR secondo cui l’onere di riassunzione graverebbe esclusivamente sul contribuente, pena il consolidamento della pretesa erariale. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria dando atto di avere definito la controversia mediante procedura agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare al giudizio e prova del pagamento, riferita a una diversa cartella che l’agente della riscossione ha attestato costituire reiscrizione a ruolo della cartella originaria oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato che, nelle more, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare al giudizio e senza opposizione dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale del contenzioso tributario invocata dal ricorrente per contestare la decisione di merito
art. 6, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti degli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso
art. 310 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell’estinzione del processo
art. 393 c.p.c.
richiamato dal ricorrente e poi applicato dalla Corte quale base per l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito della definizione della controversia
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per censurare il preteso aggravio irragionevole posto a carico del contribuente
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di ragionevolezza
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di tutela difensiva
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buon andamento e imparzialità
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro del giusto processo
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
la Corte valorizza l’adesione alla procedura agevolata e l’impegno a rinunciare al giudizio quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere
l. n. 225 del 2016
richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 193 del 2016
art. 391 c.p.c.
applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in ragione dell’esito, il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando sia documentata l’adesione del contribuente e non vi sia opposizione dell’Amministrazione, può determinare in cassazione la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
- Nel processo di cassazione, il sopravvenire di un fatto che elimini l’interesse delle parti alla decisione sul ricorso consente la declaratoria di estinzione ex art. 391 c.p.c., senza esame dei motivi di merito.
- La reiscrizione a ruolo di una precedente cartella, se attestata dall’agente della riscossione, può rilevare ai fini dell’identificazione della pretesa definita in via agevolata e del venir meno dell’oggetto del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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