Cassazione Penale, Sentenza n. 10002/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione relativa a opere edilizie abusive: una piscina di 85 m2 con solarium, spogliatoi e due wc. I ricorrenti contestavano che la piscina fosse incompleta alla data del 31/12/1993 (mancanza del rivestimento interno) e sostenevano invece la sua ultimazione nel 1993, nonché il rilascio di un successivo condono edilizio dal Comune di Forio (08/02/2018) anche per le opere accessorie. Inoltre i ricorrenti qualificavano le opere accessorie come interventi di minore rilevanza suscettibili di condono ai sensi delle previsioni dell'allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (nn. 4,5,6) e art. 32 del medesimo decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato che, ai fini dell'assoggettabilità temporale al condono previsto dalla legge n. 47/1985, l'opera va considerata ultimata in senso funzionale: per strutture come una piscina sono necessari elementi essenziali per la concreta utilizzabilità (copertura/tamponamenti e rivestimento interno), pertanto lo stato al rustico senza rivestimento non integra il requisito temporale. Ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il condono comunale del 08/02/2018 riguardava solo la piscina e non le opere accessorie; queste ultime non potevano essere qualificate come interventi di minore rilevanza o mera manutenzione, essendo opere nuove, e dunque non rientrano nella lettura prospettata dai ricorrenti. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e conferma dell'ordinanza impugnata (con condanna alle spese processuali).
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985
L'art. 31 (in particolare il comma 2/3 nella ricostruzione del giudice) è interpretato nel senso che il requisito temporale per il condono richiede l'ultimazione funzionale dell'opera alla data fissata: non basta lo stato 'al rustico', è necessario il completamento della copertura, dei tamponamenti e, per la piscina, del rivestimento interno imprescindibile per la concreta utilizzabilità
d.l. n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003 (allegato 1 e art. 32)
I nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e l'art. 32 sono stati richiamati dalla difesa per qualificare alcune opere come di minore rilevanza condonabili; la Corte ha ritenuto tale qualificazione infondata perché solarium, spogliatoi e wc costituivano opere nuove e non interventi di semplice manutenzione o restauro, dunque non assimilabili alle voci indicate
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità di un condono rispetto a opere realizzate entro una data di riferimento, occorre accertare la completamento funzionale dell'opera: non è sufficiente lo stato al rustico; devono esserci gli elementi indispensabili per la fruizione (coperture, tamponamenti, rivestimenti per piscine).
- La documentazione fotografica che mostra lo stato grezzo dell'opera può non essere sufficiente a dimostrare la sua ultimazione temporale: è necessario provare la concretа utilizzabilità dell'opera alla data utile.
- Un provvedimento di condono amministrativo rilasciato successivamente non annulla automaticamente le conseguenze penali o l'ordine di demolizione se risultano assenti i presupposti temporali o materiali che avrebbero consentito il condono.
- Le opere accessorie (solarium, spogliatoi, servizi) vanno esaminate singolarmente: se sono interventi effettivamente nuovi e realizzati dopo, non si qualificano come manutenzione straordinaria o restauro e non rientrano nelle fattispecie di minore rilevanza previste per il condono.
- In sede di Cassazione non è possibile proporre una diversa lettura delle emergenze processuali su punti di fatto già valutati dal giudice di merito, salvo vizio di diritto o di motivazione rilevante.
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