Cassazione Penale, Sentenza n. 11135/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa (consumata e tentata) sostenendo: (1) difetto di correlazione tra imputazione e condanna, perché l'imputazione indicava l'esecuzione di telefonate fraudolente mentre la sentenza lo riteneva responsabile soprattutto per la titolarità di carte "Poste pay" su cui erano confluiti i proventi; (2) vizio di motivazione per presunta contraddittorietà nell'attribuire al ricorrente sia l'esecuzione delle telefonate sia il concorso mediante messa a disposizione delle carte, contestazione non formulata originariamente; (3) travisamento della prova, perché la titolarità delle carte sarebbe insufficiente per identificare chi ha effettivamente effettuato le telefonate, richiamando una precedente assoluzione del Tribunale di Trani su fatti analoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha rilevato che la censura sulla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e che, in ogni caso, la trasformazione dell'imputazione da condotta monosoggettiva a responsabilità concorrente non configura diversità del fatto né ha leso le facoltà difensive (la difesa aveva articolato in dibattimento la propria ricostruzione). Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla presunta contraddittorietà e sul travisamento probatorio: la valutazione della titolarità delle carte "Poste pay" insieme ad altri elementi è stata considerata legittima e la decisione favorevole intervenuta in altro procedimento non mette di per sé in crisi le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamato rispetto al diritto di difesa; la Corte osserva che le prerogative difensive sono state esercitate in dibattimento e che non sussiste pregiudizio difensivo dalla qualificazione come concorrente
Codice di procedura penale
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte valuta la tempestività e la proposizione dei motivi nei gradi precedenti, escludendo che la questione della correlazione possa essere sollevata per la prima volta in Cassazione
Codice di procedura penale
Fondamento per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Questioni di nullità o di difetto di correlazione tra accusa e sentenza che concernono vizi emersi in primo grado devono essere sollevate entro il giudizio di appello; non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se si tratta di nullità a regime intermedio
- La trasformazione dell'imputazione da esecutore materiale a concorrente non implica automaticamente una diversa fattispecie: la qualificazione soggettiva diversa non costituisce di per sé un fatto nuovo salvo che emergano elementi sostanziali diversi che pregiudichino la difesa
- La Corte di legittimità non riforma la valutazione di merito sulle prove se questa, pur basata su elementi indiziari (es. titolarità di carte correnti), risulta complessivamente logica e adeguatamente motivata; il travisamento probatorio richiede che la valutazione dei fatti sia manifestamente illogica o omissiva
- Decisioni favorevoli in altri procedimenti non sono automaticamente decisivi contro una valutazione probatoria diversa: occorre dimostrare l'idoneità di quelle decisioni a mettere in crisi il quadro probatorio formato nel processo impugnato
- Presentare motivi inammissibili o infondati in Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e contributi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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