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Ordinanza

Ordinanza n. 2548/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4.12.2025, n. 3962, e per la conseguente declaratoria di nullità: 1. dei provvedimenti di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti prot. n. m_inf.A 543D11.REGISTRO UFFI-CIALE.U.0040028.31.12.2025 del 31 dicembre 2025, trasmessa con nota di CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. prot. n. CAL-U-2025-01131 del 31 dicembre 2025, recante “Rif: nota Cal prot. n. 900 del 31.10.2025 e prot. n. 1115 del 22.12.2025” ed “Oggetto: Aggiornamento tariffe autostradali anno 2026 Autostrada Pedemontana Lombarda”; 2. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque con-nesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra i quali, occorrendo, quelli di cui alla nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 96714 del 2.12.2025 (non allegata al provvedimento e comunque ignota alla ricorrente, né) e alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 241 del 19 dicembre 2025; e per l’effetto: a) per la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti di ottemperare alla predetta sentenza dell’on. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4.12.2025, n. 3962, entro un termine da fissarsi, emettendo i provvedimenti concretamente idonei a riconoscere alla ricorrente il recupero dei mancati incassi corrispondenti agli aumenti dei pedaggi autostradali dal 1.1.2022, in conseguenza del diniego ministeriale di adeguamento tariffario da tale data, fornendo l’on. T.A.R. adito, se del caso, i chiarimenti occorrenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., per la determinazione delle modalità di ottemperanza; b) per la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta, che provveda in luogo delle Amministrazioni inadempienti per il caso di inottemperanza rispetto al termine di adempimento fissando; c) per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinarsi occorrendo equitativamente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; ovvero in subordine per l’annullamento dei provvedimenti sopra menzionati oltrechè del diniego di adeguamento tariffario per il 2026; atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 28\4\2026.

Giustizia amministrativa202600956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimenti relativi al diniego di adeguamento tariffario autostradale per il 2026, impugnati con motivi aggiunti, nell'ambito di un giudizio originariamente promosso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 3962/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 dicembre 2025, n. 3962, chiedendo che le amministrazioni adottassero i provvedimenti necessari a riconoscerle il recupero dei mancati incassi relativi agli aumenti dei pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2022, nonché la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Con motivi aggiunti del 28 aprile 2026, la ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti di diniego dell'adeguamento tariffario per il 2026. La stessa ricorrente ha precisato che tali nuovi provvedimenti non riguardano il recupero degli incrementi tariffari persi nel 2022, oggetto della sentenza da ottemperare, ma costituiscono l'esercizio di un nuovo potere amministrativo. La questione decisa dall'ordinanza riguarda quindi il cumulo, nel medesimo ricorso, di domande e censure riconducibili all'ottemperanza e all'annullamento di nuovi atti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, mediante i motivi aggiunti, sia stata introdotta un'autonoma azione di annullamento relativa a nuovi provvedimenti amministrativi, distinta dall'azione di ottemperanza alla sentenza del 4 dicembre 2025, n. 3962. Poiché nel ricorso sono cumulate domande soggette a riti diversi, quello camerale proprio dell'ottemperanza e quello ordinario applicabile all'azione di annullamento, il Collegio ha applicato l'art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui, in caso di connessione di azioni soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario. Di conseguenza, ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario e ha rinviato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 25 settembre 2026. L'ordinanza non ha deciso il merito delle domande di ottemperanza o di annullamento, né ha esaminato la fondatezza delle censure, la nomina del commissario ad acta o la richiesta di penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario

    Il cumulo di azioni soggette a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario; nel caso concreto tale regola ha imposto la conversione dal rito camerale dell'ottemperanza al rito ordinario, in ragione dell'impugnazione, con motivi aggiunti, di nuovi provvedimenti mediante azione di annullamento.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, ma non è stata applicata o interpretata dal TAR nell'ordinanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per la richiesta di una somma di denaro quale misura conseguente a violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, vengono impugnati con motivi aggiunti nuovi provvedimenti amministrativi non direttamente riferibili all'esecuzione del giudicato, la domanda avente a oggetto tali atti integra un'autonoma azione di annullamento.
  • Se nello stesso giudizio sono cumulate un'azione di ottemperanza e un'azione di annullamento soggette a riti diversi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., deve essere applicato il rito ordinario, con conversione del rito camerale dell'ottemperanza e trattazione in pubblica udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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