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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso principale: - degli atti della selezione per l’assegnazione di una licenza di taxi e, in particolare, del verbale della commissione del 18.6.2025 e del provvedimento di approvazione della graduatoria; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi inclusi, in quanto occorra, il bando e la nota del 22.7.2025 di reiezione dell’istanza di autotutela; B - per quanto riguarda il ricorso incidentale: - degli atti della procedura e, in particolare, del verbale della commissione del 18.6.2025 e del provvedimento di approvazione della graduatoria;

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della selezione per l'assegnazione di una licenza taxi, inclusi il verbale della commissione, l'approvazione della graduatoria finale e il rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e prima classificata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente principale ha contestato la graduatoria che aveva collocato la controinteressata al primo posto, deducendo la violazione del bando e del regolamento comunale, dell'art. 7 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che alla prima classificata fossero stati attribuiti illegittimamente cinque punti per la conoscenza dell'inglese e del francese sulla base di certificazioni di livello B1, mentre il bando avrebbe premiato i livelli avanzati; inoltre, ha contestato il computo dei periodi di servizio svolti dalla controinteressata nell'impresa familiare di noleggio con conducente del coniuge, ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni di guida. Con un secondo motivo ha dedotto l'incompatibilità della posizione della prima classificata con l'assegnazione della licenza, in quanto collaboratrice di un'impresa familiare già titolare di due autorizzazioni NCC. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l'ammissione del ricorrente principale e il punteggio attribuitogli. Ha dedotto, anzitutto, che il ricorrente fosse iscritto nel ruolo dei conducenti presso una Camera di commercio diversa da quella territorialmente competente. Ha inoltre contestato l'attribuzione di dieci punti per il servizio prestato, sostenendo che fossero documentabili soltanto tre semestri e che il contratto relativo al 2024 potesse comunque essere computato per un solo semestre.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di improcedibilità, ritenendo che il ricorrente avesse impugnato anche il provvedimento di approvazione della graduatoria, identificabile nonostante l'omessa indicazione di data e numero di protocollo. Applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso incidentale e lo ha accolto. Il bando attribuiva due punti per ogni semestre di servizio, fino a dieci punti. Esaminando i contratti prodotti, il Collegio ha escluso il breve periodo di una settimana e ha limitato il computo dell'ultimo contratto alla data di scadenza del termine per presentare le domande. I semestri computabili sono risultati quattro, con conseguente riduzione del punteggio del ricorrente principale da dieci a otto punti e del punteggio complessivo da 15,50 a 13,50. Il primo motivo del ricorso principale è stato quindi ritenuto inidoneo a condurre all'accoglimento. Quanto al servizio della controinteressata, il TAR ha ritenuto sufficiente, per il computo dell'attività svolta nell'impresa familiare di NCC, l'inquadramento ai sensi dell'art. 230-bis c.c. e l'iscrizione nel ruolo camerale, non essendo necessario uno specifico documento attestante ogni singola attività di guida. La documentazione prodotta, comprese le comunicazioni di assunzione con qualifica di autista e l'iscrizione nel ruolo dei conducenti, rendeva presumibile la prosecuzione dell'attività di guida anche dopo l'inserimento nell'impresa familiare. Sono stati pertanto confermati i dieci punti attribuiti alla prima classificata per cinque semestri di servizio. Il TAR ha invece rilevato l'incongruità dell'attribuzione del punteggio massimo per le certificazioni linguistiche B1, ritenendo ragionevole riservare il massimo ai livelli avanzati. Tuttavia, anche azzerando i cinque punti linguistici, la controinteressata avrebbe conservato 15 punti, comunque superiori ai 13,50 spettanti al ricorrente principale; la censura è stata quindi ritenuta priva di concreta utilità demolitoria. È stato respinto anche il secondo motivo principale: la partecipazione della controinteressata all'impresa familiare del coniuge non comporta la titolarità delle autorizzazioni NCC intestate al titolare dell'impresa individuale. Il ricorso incidentale è stato accolto limitatamente alla riduzione del punteggio del ricorrente principale da 15,50 a 13,50, con annullamento degli atti nella parte corrispondente; il ricorso principale è stato rigettato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, punto c), del bando

    2 punti per ogni semestre di servizio svolto in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea, fino ad un massimo di 10 punti

    Il punteggio per il servizio può essere riconosciuto soltanto per periodi semestrali effettivamente documentati e maturati entro il termine di presentazione delle domande.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione della norma sulla comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta ma non ha condotto all'annullamento degli atti.

  • art. 6, comma 5, l. 21/1992

    Richiamato in relazione al requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti, oggetto del ricorso incidentale; il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del motivo sul punteggio.

  • art. 8, comma 2, L.R. Liguria n. 25/2007

    Richiamato in relazione al requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 10, commi 3 e 4, l. 21/1992

    Il comma 3 è stato richiamato per i criteri di computo del servizio; il comma 4 consente ai titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC di avvalersi della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo dei conducenti, secondo l'art. 230-bis c.c.

  • art. 19, comma 4, L.R. Liguria n. 25/2007

    Richiamato quale disciplina regionale della collaborazione familiare nell'esercizio dei servizi taxi e NCC.

  • art. 10, comma 4, del regolamento comunale per il servizio taxi e NCC

    Recepisce la possibilità di collaborazione dei familiari iscritti nel ruolo dei conducenti.

  • art. 230-bis c.c.

    Il familiare collaboratore partecipa agli utili, agli incrementi e alle decisioni aziendali, ma non diviene socio né contitolare dell'impresa individuale; le autorizzazioni intestate al titolare restano riferibili esclusivamente a quest'ultimo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive.

Massime di principio

  • In una selezione per titoli, il punteggio relativo ai periodi di servizio deve essere calcolato sulla base dei periodi effettivamente documentati, completi dei semestri richiesti dal bando e maturati entro la scadenza per la presentazione delle domande; periodi brevi o successivi a tale scadenza non possono incrementare il punteggio.
  • La collaborazione familiare prestata ai sensi dell'art. 230-bis c.c. in un'impresa individuale di noleggio con conducente può rilevare come servizio professionale quando il bando la include tra i titoli valutabili, purché siano comprovati l'inquadramento come collaboratore familiare e l'iscrizione nel ruolo dei conducenti; non è necessario un ulteriore documento specifico per ogni prestazione di guida, salvo elementi contrari.
  • L'inserimento di un familiare collaboratore nell'impresa familiare non determina la sua qualità di socio o di titolare dell'impresa individuale. Le autorizzazioni amministrative intestate all'imprenditore restano riferibili esclusivamente a quest'ultimo e non impediscono, di per sé, al familiare di partecipare a una procedura per il rilascio di una diversa autorizzazione.
  • La contestazione dell'attribuzione di un punteggio non comporta l'annullamento della graduatoria quando, anche dopo la riduzione o l'azzeramento del punteggio contestato, il concorrente controinteressato conserva comunque un margine superiore rispetto al ricorrente; in tal caso manca una concreta utilità demolitoria della censura.
  • L'omessa indicazione della data e del numero di protocollo dell'atto finale non rende improcedibile il ricorso quando l'atto impugnato è comunque identificabile con certezza attraverso l'oggetto e il riferimento alla graduatoria finale.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTaxi e noleggio con conducenteConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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