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Sentenza

Sentenza n. 949/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006 n. 37 del 23.03.2026 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino notificata tra il 02.04.2026 ed il 12.04.2026, avente ad oggetto “abbandono rifiuti sul terreno identificato nel Foglio 50 Particella 151” e recante l’ordine di provvedere al recupero e allo smaltimento di rifiuti abbandonati con ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale prot. n. 8031 del 09.03.2026, non conosciuta.

Giustizia amministrativa202600544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 n. 37 del 23 marzo 2026, con ordine di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati, ripristino dei luoghi entro dieci giorni e ogni atto connesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 relativa all'abbandono di rifiuti su un terreno individuato catastalmente. L'ordinanza imponeva il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso della camera di consiglio i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha revocato in autotutela l'ordinanza impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la revoca in autotutela dell'ordinanza impugnata ha eliminato l'utilità concreta della decisione richiesta. Non vi è stata quindi una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza né sui motivi di ricorso. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale impugnata, relativa agli obblighi di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi; la sentenza non esamina nel merito i presupposti applicativi della disposizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso esaminato, tale effetto è derivato dalla revoca in autotutela dell'atto impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell'atto amministrativo impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando elimina l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe ottenere dall'annullamento giurisdizionale dell'atto; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente, ove supportata dalla documentata revoca dell'atto impugnato, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare i vizi dedotti contro l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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