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Sentenza

Sentenza n. 2510/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto incentivi per funzioni di DEC e RUP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Siracusa erano stati condannati in solido al pagamento di € 20.705,33, a titolo di incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 per funzioni di DEC e RUP svolte dal 2017 al 2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, nonché alle spese legali. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto la condanna delle amministrazioni al pagamento. Le amministrazioni hanno contestato i conteggi, sostenendo che interessi e rivalutazione fossero stati cumulati dal ricorrente, mentre il titolo riconosceva soltanto il maggiore tra i due accessori. Hanno inoltre rappresentato che la Prefettura aveva chiesto le coordinate bancarie necessarie al pagamento delle spese, senza ricevere riscontro.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti precisati e ordinato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Siracusa, in solido, di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Quanto agli accessori, ha chiarito che deve essere corrisposta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, senza cumulo. Il TAR non ha nominato immediatamente un commissario ad acta, poiché la Prefettura aveva manifestato la volontà di adempiere, riservando al ricorrente la possibilità di chiedere nuovamente la nomina in caso di ulteriore inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state parzialmente compensate; per la parte restante le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di € 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113 d.lgs. n. 50/2016

    È il fondamento sostanziale degli incentivi riconosciuti dal titolo giudiziale per le funzioni di DEC e RUP svolte dal ricorrente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il pagamento coattivo nei confronti della pubblica amministrazione è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La norma è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo deve conformare l’ordine di esecuzione al contenuto effettivo del titolo giudiziale, sicché, quando la sentenza riconosca la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, gli accessori non possono essere cumulati.
  • La mancata nomina immediata del commissario ad acta è giustificata quando l’amministrazione abbia manifestato una concreta disponibilità ad adempiere; il commissario può essere nominato successivamente su istanza dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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