Cassazione Penale, Sentenza n. 22136/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente deduceva l'omessa valutazione, da parte della Corte di appello, delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in pratica lamentava che, pur avendo concordato in appello la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice non avrebbe valutato se ricorressero i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti in materia di concordato in appello. È richiamato il principio secondo cui, nel concordato di cui all'art. 599-bis c.p.p., in cassazione sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi già rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente il procedimento è stato definito senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
reato contestato in primo grado (atti persecutori); citato come fatto processuale ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di cassazione
art. 629 cod. pen.
reato contestato in primo grado (rapina aggravata o equiparata a rapina a seconda del testo); citato come fatto processuale ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di cassazione
art. 599-bis c.p.p.
norma che disciplina il concordato in appello; la Corte precisa che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo
art. 129 c.p.p.
norma che disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto o per cause estintive particolari; la Corte osserva che le doglianze concernenti la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili in cassazione quando il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità quando la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; la Corte ordina la definizione del procedimento secondo questa norma
Massime di principio
- Nel caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), in Cassazione sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e a eventuali difformità tra l'accordo e la pronuncia del giudice; ogni altro motivo è inammissibile
- Se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice d'appello si limita ai motivi non rinunciati: le censure rinunciate non possono poi essere riproposte in Cassazione
- Le doglianze sulla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili in Cassazione se l'argomento è stato implicitamente o esplicitamente rinunciato in appello
- Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivi formali relativi al concordato, il procedimento può essere definito senza ulteriori formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende
- Prassi operativa consigliata: per preservare la possibilità di ricorrere in Cassazione su questioni diverse dal concordato, evitare di rinunciare in modo amplio ai motivi di appello; per contestare l'omessa valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. occorre sollevare la questione tempestivamente e non rinunciare ai relativi motivi in appello
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