Sentenza n. 11103/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0077743 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha negato al sig. -OMISSIS- la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001; e il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di essere assegnato temporaneamente, secondo quanto disposto dall'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, presso la sede di Matera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la Questura di Matera ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione temporanea presso qualsiasi ufficio della Questura di Matera per ricongiungersi al nucleo familiare e assistere la moglie e i figli, tra cui un minore di tre anni. L'amministrazione aveva preannunciato il diniego richiamando le esigenze funzionali e di servizio e aveva poi respinto l'istanza facendo riferimento al buon andamento, alla regolarità del servizio, all'importanza del controllo del territorio nella Capitale, alla presenza di numerosi siti sensibili e alla carenza complessiva di organico della Questura di Roma. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., dell'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria, lamentando l'omessa o errata ponderazione tra esigenze familiari e interessi organizzativi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che il diniego non indicava ragioni specifiche sull'indispensabilità del dipendente o sull'irrimediabile pregiudizio per la Questura di Roma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo che l'amministrazione riesamini l'istanza dopo avere svolto una più approfondita istruttoria sulla situazione organica e funzionale sia della sede di provenienza sia di quella di destinazione e sulla possibilità di adottare ragionevoli misure organizzative. L'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 tutela l'assegnazione temporanea del genitore di un bambino fino a tre anni, salvo casi o esigenze eccezionali; per gli appartenenti alle Forze di polizia l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio. Tale disciplina speciale non esonera l'amministrazione dall'obbligo di una motivazione precisa, concreta e riferita al caso specifico. Nel caso esaminato, il richiamo al ruolo operativo del ricorrente, alla rilevanza della sicurezza nella Capitale e alle carenze complessive dell'organico non dimostrava né le carenze riferite allo specifico ruolo o ufficio del dipendente, né l'effettiva incidenza della sua assenza sui servizi concretamente svolti, né l'impossibilità di fronteggiarla con misure organizzative non gravose. L'amministrazione non aveva inoltre adeguatamente valutato le carenze organiche presenti nella sede di Matera e la possibile idoneità del trasferimento a soddisfare contemporaneamente l'interesse familiare e quello organizzativo. Il giudice ha ritenuto quindi insufficiente l'istruttoria e incongrua la motivazione, senza riconoscere direttamente il diritto all'assegnazione, ma imponendo la riedizione del potere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
«ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa»; «nella quale è fissata la residenza della famiglia»; «casi o esigenze eccezionali»
Attribuisce al genitore di un bambino fino a tre anni la possibilità di ottenere l'assegnazione temporanea per un periodo massimo di tre anni, salvo il diniego adeguatamente motivato per casi o esigenze ostative; la sede può essere individuata anche nella provincia o regione di residenza della famiglia a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
«per motivate esigenze organiche o di servizio»
Per gli appartenenti alle Forze di polizia limita l'assegnazione temporanea ad altri uffici della medesima amministrazione e consente il diniego per esigenze organiche o di servizio, senza però eliminare l'obbligo di una motivazione effettiva, concreta e specifica.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione congrua e riferita alle specificità del caso concreto; il diniego non può fondarsi su formule stereotipate o su richiami generici alle esigenze di servizio.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di diniego comunicato dall'amministrazione; il testo non individua una specifica violazione di tale disposizione.
artt. 29, 30 e 31 Cost.
Richiamati dal ricorrente a tutela della famiglia, della genitorialità e dell'assistenza ai figli; tali interessi costituzionalmente rilevanti devono essere considerati nel bilanciamento con le esigenze organizzative.
art. 24, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro di tutela dell'interesse del minore.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con l. n. 176/1991
Richiamato quale parametro di preminenza dell'interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina speciale applicabile agli appartenenti alle Forze di polizia consente di negare l'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non esonera l'amministrazione dall'obbligo di una motivazione concreta, specifica e riferita alla situazione individuale del richiedente.
- Il diniego di assegnazione temporanea non può essere fondato sul solo richiamo alla rilevanza generale dei servizi di polizia, alla presenza di obiettivi sensibili o alla carenza complessiva dell'organico; occorre indicare le carenze riferite allo specifico ruolo e ufficio del dipendente e spiegare in che modo la sua assenza inciderebbe concretamente sui servizi svolti.
- L'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla possibilità di fronteggiare l'assenza temporanea mediante misure organizzative ragionevoli e non particolarmente gravose, soprattutto quando la richiesta è posta a tutela di interessi familiari e dell'interesse del minore.
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea, l'amministrazione deve considerare anche la situazione organica e funzionale della sede di destinazione, verificando se il trasferimento possa soddisfare contestualmente le esigenze familiari del dipendente e le esigenze organizzative dell'amministrazione.
- L'annullamento del diniego per carenza di istruttoria e motivazione non comporta automaticamente l'accertamento del diritto all'assegnazione temporanea, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza esercitando nuovamente il potere secondo i criteri indicati dal giudice.
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