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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29445/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che tutti i motivi erano diretti a contestare l’affermazione di responsabilità, ma non indicavano specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, né individuavano travisamenti di emergenze processuali. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché volto, in modo non consentito, a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza dedurre vizi logici o giuridici della motivazione né specifici travisamenti probatori. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, rilevando l’assenza di cause che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Si ribadisce che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparenza di censure sulla motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto: la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti restano riservate al giudice di merito.
  • Per denunciare utilmente il vizio di motivazione occorre indicare specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento di prove decisive; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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